T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4715 Carriera inquadramento Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 – La ricorrente prospetta:

– di essere dipendente del Ministero della Difesa;

– di essere inquadrata ai sensi dell’art. 4, comma VIII, della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 283 della V qualifica funzionale;

– di espletare sin dal 1984 le mansioni di assistente amministrativo inerenti il superiore profilo n. 3 della VI qualifica funzionale;

– di aver inoltrato con lettera dell’11 marzo 1992 richiesta di inquadramento nella sesta qualifica funzionale, profilo professionale 3, ai sensi dell’articolo 4, decimo comma, della legge 312/1980;

– di aver successivamente diffidato l’Amministrazione a provvedere in merito alla richiesta e a riconoscere in ogni caso le dovute indennità e differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo indicato.

La impugnata lettera di risposta ha il seguente contenuto:

"In relazione all’atto stragiudiziale…… (omissis: n.d.r.)…… facendo seguito a quanto precisato con il foglio n. 18543 del 1 aprile 1992, si comunica che la richiesta della S.V., intesa a ottenere l’inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella posseduta… (omissis: n.d.r.)… non trova possibilità di ulteriore seguito alla luce del recente decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 che, all’articolo 74, ha abrogato l’articolo 4, commi 10 e 11, della legge n. 312/80.

Circa poi la richiesta di retribuzione commisurata alle presunte mansioni superiori effettivamente svolte, si comunica che la normativa relativa all’impiego statale non prevede un maggior trattamento economico in relazione a mansioni superiori a quelle inerenti a qualifica rivestita. Né tale situazione può ritenersi superata per il futuro dal citato decreto legislativo n. 29/1993 il quale regolamenta e stabilisce espressamente all’articolo 57 i tassativi casi in cui possono essere conferite le mansioni superiori, con la corresponsione dei relativi assegni ed i ristretti limiti temporali di tale conferimento".

In esito alla lettera testé riferita il presente ricorso propone le azioni in epigrafe (di annullamento della citata lettera di risposta del Ministero della Difesa; di accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori; di accertamento del diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate e assegnate).

2. – Questo T.a.r. si è già espresso con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce, cui si fa rinvio.

Pertanto, per le medesime considerazioni più volte espresse dal T.a.r., anche il presente ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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