Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 30 luglio 2007, D.S.V. ha proposto ricorso straordinario a questa Corte, basato su unico motivo, avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo, depositato il 30 maggio 2007 e notificato il successivo 13 giugno, che, nel procedimento per la modifica delle condizioni della separazione consensuale del ricorrente da S.C., ha rigettato il reclamo proposto dal D.S. avverso il decreto del Tribunale di Termini Imerese – che aveva stabilito il diritto della S. ad un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili – e, in accoglimento parziale del reclamo incidentale della S., elevato tale assegno a Euro 400,00 mensili. Resiste la intimata S. con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Con l’unico mezzo, il ricorrente censura la statuizione in ordine al miglioramento della sua condizione economica a seguito di nuovi acquisti immobiliari, denunciando "carenza, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo e controverso della vicenda e violazione di norme di legge". 3. Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel maggio 2007 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione del motivo non contiene tale sintesi. La declaratoria della inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che determina in Euro 1000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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