Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-05-2011, n. 20958 Sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25/1/10 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza 9/10/08 del Tribunale di Taranto che, in esito a giudizio abbreviato, con la contestata recidiva e la diminuente del rito condannava R.A. alla pena di mesi 3 di arresto per reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 9 (in (OMISSIS)), di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS (ritardato rientro serale).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo:

1) violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con analogo reato (commesso a meno di tre mesi di distanza) per cui il R. era stato definitivamente giudicato con sentenza irrevocabile n. 649/06;

2) violazione di legge per la pena irrogata superiore al minimo ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti o quanto meno equivalenti alla contestata recidiva.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (nessuno compariva per il ricorrente).

Il reato risulta prescritto alla data del 25/11/09 e pertanto in data anteriore alla stessa sentenza di secondo grado (25/1/10).

In ogni caso la pena è illegale, la formulazione dell’art. 99 c.p. ex L. n. 251 del 5 dicembre 2005 prevedendo la recidiva solo per i delitti, ed il ricorso (pur non sollevando la specifica questione) riguarda comunque il trattamento sanzionatorio.

Trova pertanto applicazione anche in questa sede di giudizio di legittimità l’art. 129 c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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