Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
a possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con riferimento alle censure del ricorso, che:
– la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 411/1987 (così come la pure contestata e presupposta normativa di rango primario di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 217/2005 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 198/2006) non rappresenta una discriminazione fondata sulle condizioni personali, poiché il limite di altezza indifferenziato per entrambi i sessi di centimetri 165 appare, quanto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsione priva di vizi logici, tenuto conto delle particolari mansioni operative demandate a questa categoria di dipendenti dello Stato: in molte situazioni operative in cui possono essere chiamati – senza distinzione in base al sesso – i vigili del fuoco può essere necessaria per l’appartenente al Corpo una prestanza fisica tale da far risultare preferibile l’altezza minima di cui si discute;
– la circostanza che il Regolamento per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari ( D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76) prevede il meno severo requisito di una altezza minima di metri 1,62 appare frutto di una opzione del legislatore priva di palesi vizi logici, posto che – diversamente da quanto asserito nel ricorso – non vi è totale identità di impiego e funzioni tra vigili permanenti e vigili volontari (questi ultimi non sono vincolati da rapporto di impiego con l’Amministrazione e sono chiamati a svolgere temporaneamente i propri compiti soltanto ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno: v. art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76; ed il loro richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell’anzianità d’iscrizione nell’elenco, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati: v. l’art. 18 del medesimo D.P.R. n. 76/1974);
Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione costituitasi, e le liquida in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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