Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-05-2011, n. 20957 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19/10/09 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza 3/12/07 del Tribunale di Foggia che con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione condannava V. M. alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto per più violazioni delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS (in Foggia, dal 13/3/03 al 21/4/05), dichiarava estinti per prescrizione le prime violazioni (dal 13/3/03 all’11/4/05: capi A, B e C) e rideterminava la pena per la quarta (commessa il 21/4/05: ancora capo C) in mesi quattro di arresto.

Ricorreva per cassazione la difesa del V., deducendo:

1) mancata assunzione di prova decisiva (fin dal primo grado la difesa, in base alle spontanee dichiarazioni dell’imputato, aveva sostenuto che le violazioni contestate potevano essere frutto dei ripetuti – ma sempre comunicati – cambi di domicilio del prevenuto ed aveva chiesto l’acquisizione della carta precettiva e delle successive comunicazioni all’autorità di controllo: il primo giudice, invece, aveva deciso senz’altro nel merito ed il secondo aveva addirittura ignorato la rinnovata richiesta probatoria dell’appellante);

2) vizio di motivazione (per l’assenza della medesima sul punto).

Con successiva memoria (dep. 31/12/10) di altro difensore (nominato d’ufficio dopo la revoca del precedente) si insisteva nei proposti motivi.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (la prova richiesta dalla difesa era decisiva ma non specifica, il ricorso non era autosufficiente), il difensore si riportava ai motivi, segnalando anche l’intervenuta prescrizione del reato.

Il reato è prescritto alla data del 21/10/09.

Benchè la prescrizione sia maturata in data successiva alla sentenza di secondo grado (19/10/09), non può dirsi che il presente ricorso sia inammissibile (con conseguente formazione del giudicato alla data della detta sentenza): un principio di prova era stato offerto dall’imputato nell’indicazione dei successivi domicili e nè il giudice di primo nè quello di secondo grado hanno dato alcun conto della questione, anche formalmente sollevata nell’atto di appello.

Trova pertanto applicazione anche in questa sede di giudizio di legittimità l’art. 129 c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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