T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4713 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnato diniego di revoca datato 13 settembre 2010, sul quale fonda il pure impugnato accoglimento della domanda di esonero datato 10 novembre 2010, reca questa motivazione: "ai sensi della normativa in oggetto la domanda di esonero dal servizio è irrevocabile";

Considerato che se per un verso l’articolo 72, comma 1, del decretolegge n. 112 del 2008 – applicato dall’Amministrazione – prevede in effetti che la relativa domanda di esonero dal servizio è irrevocabile, per altro verso – così come prospettato nel ricorso – la presentazione della domanda di esonero ex articolo 72 citato è una facoltà per l’interessato ed il suo accoglimento una facoltà per l’Amministrazione, e l’Amministrazione non ha motivato l’esercizio di questa sua facoltà;

Considerato altresì che la carenza di motivazione risulta ancora più evidente ove si consideri la tempistica del procedimento in esame, il quale vede:

– in data 25 febbraio 2010 la domanda di esonero presentata dal ricorrente;

– in data 10 giugno 2010 la sua richiesta di revoca (che l’Amministrazione afferma pervenuta alla Direzione generale il 27 agosto 2010 con foglio del Comando Aeronautica militare datato 8 luglio 2010: v. l’impugnato provvedimento di rigetto, datato 13 settembre 2010, della suddetta istanza di revoca);

– in data 19 luglio 2010 un primo riscontro dell’Amministrazione (non già sulla recente domanda di revoca del 10 giugno 2010 ma sulla, superata, domanda di esonero del 25 febbraio 2010), con richiesta di parere;

– in data 13 settembre il preavviso di diniego sulla revoca;

– il successivo 17 novembre l’accoglimento della domanda di esonero;

sicché alla data della domanda di revoca (10 giugno 2010) il relativo procedimento di esonero non era quasi neppure iniziato posto che solo il 19 luglio risulta il primo riscontro, e non già non sulla recente domanda di revoca del 10 giugno 2010 ma sulla, superata, domanda di esonero del 25 febbraio 2010;

Considerato che dunque risulta fondata la censura di difetto di motivazione formulata nel ricorso;

Considerato che pertanto quest’ultimo va accolto quanto al rilevato vizio di motivazione degli atti impugnati; e che, per l’effetto, questi ultimi vanno annullati salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’Amministrazione;

Ritenuto che la particolare fattispecie presenti elementi (fra cui la circostanza che anche la domanda di revoca da parte del ricorrente risulta non motivata) perché le spese di giudizio siano compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso per il rilevato vizio di motivazione.

Per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvo gli ulteriori motivati provvedimenti.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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