Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19935 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti del Comune di San Donato di Lecce, avverso la sentenza n. 398/04 del 22 giugno 2004, con la quale la Corte di appello di Lecce, nel condannare il menzionato Comune a corrispondere il conguaglio dovuto sul corrispettivo della cessione volontaria di un terreno di proprietà della ricorrente oggetto di procedura ablatoria (contratto del 17 novembre 1982 riprodotto in forma di atto pubblico il 14 settembre 1984, con previsione del diritto del cedente al conguaglio del prezzo "se e in quanto dovuto ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385, art. 1 e successive modificazioni"), ha fatto decorrere gli interessi sull’importo liquidato dall’entrata in vigore della L. n. 359 del 1992 ritenendo che solo da tale data era maturato il diritto al conguaglio. Resiste con controricorso il Comune di San Donato di Lecce.
Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1499 e 1282 c.c. nonchè vizio di motivazione, deduce che gli interessi avrebbero dovuto essere fatti decorre della data della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983 la quale ha dichiarato incostituzionale la L. n. 385 del 1980, art. 1 che aveva previsto il conguaglio anche sul corrispettivo della cessione volontaria dell’area da espropriare. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con orientamento a cui il collegio intende dare continuità, ha affermato che. in tema di cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 12 con determinazione del prezzo salvo conguaglio ai sensi della L. n. 385 del 1980, art. 1 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223 del 1983. il maggiore importo da riconoscersi comunque al cedente nasce da un diritto che prende il posto del conguaglio a suo tempo pattuito, il cui pagamento era stato convenzionalmente differito al successivo mutamento del quadro normativo preannunciato dall’art. 1 cit.: tale concordata dilazione comporta che il credito che si sostituisce al conguaglio, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di detto art. 1 insorge al momento del ve riti e arsi della sostituzione stessa con la pubblicazione della relativa pronuncia, onde detto momento segna il "dies a quo" del decorso degli interessi, in applicazione del canone generale fissato dall’art. 1499 c.c. con riguardo al prezzo della compravendita. Nè ciò è in contrasto con l’efficacia "ex tunc" delle pronunce di incostituzionalità, atteso che la predetta sentenza n. 223 della Corte costituzionale incide, nella specie, sotto il limitato profilo della variazione del titolo del diritto all’integrazione del prezzo, senza toccare la previsione negoziale circa la sua debenza differita (Cass. 2004/16082). Per quanto concerne la decorrenza degli interessi e con riguardo a cessioni che abbiano fatto riferimento, in relazione al futuro conguaglio, ai criteri della L. n. 385 del 1980. ove prima della determinazione del conguaglio, sia intervenuta la sentenza costituzionale n. 223 del 1983 (dichiarativa della illegittimità dell’ultima citata legge relativamente ai suddetti criteri) gli interessi compensativi sulla somma dovuta per conguaglio sono dovuti dalla citata sentenza costituzionale, ossia dal momento in cui sussisteva il pieno diritto del cessionario di ottenere il pagamento del suo credito, ancorchè il credito principale sia illiquido, in quanto la liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.). ma non degli interessi compensativi (Cass. 1997/2403; 2000/8045; 2005/118; 2007/7645). La Corte di appello di Lecce, avendo fatto decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 359 del 1992 gli interessi sull’importo liquidato a titolo di conguaglio sul corrispettivo della cessione volontaria di un terreno di proprietà della ricorrente oggetto di procedura ablatoria. ritenendo che solo da tale data era maturato il diritto al conguaglio, non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata in ordine a tale statuizione. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c. disponendosi che gli interessi da conteggiare sulla somma liquidata dalla Corte di appello di Lecce a titolo di conguaglio sul corrispettivo della cessione volontaria del terreno di proprietà della ricorrente, oggetto della presente controversia, decorrano dalla data della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983. pubblicatali 19 luglio 1983.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per un terzo quelle del giudizio di merito in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, non avendo la Corte di appello accolto le richieste della C., volte alla liquidazione dell’indennità di conguaglio sulla base del valore venale dell’immobile (determinata invece dalla Corte di merito alla stregua dei parametri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis) e alla rivalutazione monetaria del credito, senza che su tali pronunce l’interessata abbia proposto impugnazione in questa sede di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sulla somma liquidata decorrano dalla data della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983.

Condanna il Comune di San Donato al pagamento delle spese del giudizio di merito, compensate per un terzo, che si liquidano per l’intero in Euro 5.100.00. di cui Euro 2.600.00 per onorari, Euro 2.300.00 per diritti ed Euro 200.00 per spese.

Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in Euro 1.400.00. di cui curo 1.200.00 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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