T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4712 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il contestato giudizio di inidoneità, che è il seguente: "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) regione lombosacrale che per sede e dimensione determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (articolo 19, direttiva tecnica 5 dicembre 2005)";

Vista la relativa censura del ricorso, la quale contesta quel giudizio richiamando la sentenza di questa Sezione n. 12178/2009, la quale a sua volta richiamava la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5746/2005;

Considerato che però sia la citata sentenza n. 12178/2009 sia la citata decisione del Consiglio di Stato non risultano adeguate a supportare la tesi del presente ricorso, giacché:

– la citata sentenza n. 12178/2009 riguardava un tatuaggio (sul polso sinistro) che, per sede e dimensione, aveva – con evidenza – assai minor impatto visivo del tatuaggio della ricorrente;

– altresì, la sentenza non si pronunciava sulla compatibilità del tatuaggio con l’annullamento ma era formulata facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

– le prospettazioni della decisione n. 5746/2005 (la quale affermava "che la previsione di siffatta causa di non idoneità è giustificata dalla rilevanza della presenza fisica nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio, seppure nei limiti in cui possa ridondare a disonore dell’istituzione e della sua immagine, con la conseguenza che, in questa limitata prospettiva, è logico che la verifica dei requisiti fisici si spinga a valutare l’interezza del soggetto, comprensiva anche del suo aspetto esteriore, destinato a rappresentare l’istituzione nel suo complesso proprio perché ne indosserà l’uniforme") appaiono conformi all’orientamento espresso con il qui impugnato giudizio di inidoneità, giacché – tenuto delle specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, dell’Arma dei carabinieri – l’avere l’Arma considerato il tatuaggio dell’attuale ricorrente (quale esso risulta dalle fotografie in atti) "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" risulta apprezzamento privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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