T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4711 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, alla data del ricorso tenente colonnello del Corpo di Amministrazione e di commissariato in spad, impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la competente Commissione ha ritenuto che l’ufficiale, per l’effetto di sentenza di applicazione di pena e di sanzione disciplinare di stato, non possedesse i requisiti necessari per l’avanzamento al grado superiore.

Egli lamenta "Motivazione perplessa, illogica e contraddittoria – violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – violazione della legge n. 1137/1955 nonché del decreto ministeriale 571/93 – articoli 235 – e del decreto legislativo n. 490/1297 – sviamento, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta".

Il ricorrente ha depositato documenti e una memoria.

Con ordinanza presidenziale n. 393/2006 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.0 – Il ricorrente, alla data del ricorso tenente colonnello del Corpo di Amministrazione e di commissariato in spad, impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la competente Commissione ha ritenuto che l’ufficiale, per l’effetto di sentenza di applicazione di pena (sentenza del tribunale militare di Padova n. 56/98 del 4 febbraio 1998) e di sanzione disciplinare di stato (sospensione dalle funzioni del grado per mesi 4 con decreto del Direttore generale del personale militare in data 22 giugno 1999), non possedesse i requisiti necessari per l’avanzamento al grado superiore.

In particolare, nel relativo verbale si legge "La Commissione ritiene che l’ufficiale, per l’effetto di sentenza di applicazione di pena e di sanzione disciplinare di stato, non possegga i requisiti necessari per l’avanzamento al grado superiore".

1.1 – Il ricorrente rileva in primo luogo che la sentenza penale di condanna, essendo stata emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (sentenza applicativa della pena su richiesta del parti) è estranea al concreto accertamento della responsabilità e della sua declaratoria.

Aggiunge il ricorso che, nel caso specifico, un altro coimputato è stato assolto con sentenza n. 61/2002; sicché il ricorrente, se non avesse patteggiato, sarebbe stato assolto.

Erroneamente, dunque, l’Amministrazione avrebbe ritenuto che la sentenza patteggiata potesse avere efficacia sul giudizio di avanzamento.

Il rilievo è infondato, poiché ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis, del Codice di procedura penale (aggiunto dall’art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97) qualsiasi sentenza penale irrevocabile di condanna (anche c.d. di patteggiamento) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1213).

1.2 – Il ricorrente segnala pure che con ordinanza n. 18/2002 della Corte militare d’appello di Verona i beni sequestrati gli sono stati restituiti. Ma la circostanza non ha di per sé nessuna incidenza sui fatti accertati in sede penale.

1.3 – Un ulteriore rilievo fa presente che la Commissione d’inchiesta nominata per l’accertamento della responsabilità amministrativopatrimoniale ha concluso che non risultano integrati gli estremi di una condotta distrattiva. Ma la censura – a prescindere da ogni altra considerazione – risulta inammissibile per genericità, poiché l’atto che si invoca è genericamente indicato, senza data né estremi, e non risulta in atti.

1.4 – Il ricorrente afferma altresì che la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del FriuliVenezia Giulia ("con provvedimento numero V 1997/000 649 /DLC – 2003") ha ritenuto che non sussistono responsabilità da perseguire, disponendo l’archiviazione della vertenza.

Questa censura va respinta perché, anche a voler prescindere dalla sua genericità (il provvedimento della Procura della Corte dei conti non è allegato né è meglio descritto) resta il dato incontrovertibile che l’atto impugnato fonda su di una sentenza penale passata in giudicato, nonché su di una sanzione disciplinare irrogata al ricorrente e da questi non impugnata, e dunque ormai irrevocabile.

1.5 – Il ricorrente rileva ancora che poiché i beni asseritamente acquistati con fondi distratti sono invece risultati di proprietà del coimputato Marzano non si vede come possa essere stata irrogata la sanzione disciplinare di stato a seguito del patteggiamento, poiché è ora risultata la estraneità del ricorrente ai fatti.

Questa censura, a prescindere da ogni altra considerazione, è inammissibile perche riguarda atto diverso da quello impugnato, vale a dire l’originaria sanzione disciplinare di stato, non impugnata né oggetto di istanze di autotutela.

1.6 – Il ricorso lamenta altresì che l’Amministrazione non ha tenuto conto degli ottimi trascorsi di carriera del ricorrente. Ma anche questa rilievo è infondato perché, considerate la sanzione di stato e la sentenza penale, l’atto impugnato, che fonda sulle risultanze di quegli inoppugnabili provvedimenti, appare di privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative.

1.7 – Un’ulteriore censura lamenta che la sentenza penale e la sanzione disciplinare sono successivi alla chiusura del libretto personale per la valutazione per il 1996 (31 ottobre 2005).

Questa censura è infondata in fatto perché sia la sentenza penale (emessa nell’anno 1998) sia la sanzione disciplinare (emessa nell’anno 1999) sono anteriori alla data, indicata il ricorso, del 31 ottobre 2005.

Ove invece volesse ritenersi un errore materiale nel presente motivo (non "31 ottobre 2005" ma 31 ottobre 1995) il motivo sarebbe comunque infondato poiché la valutazione impugnata (espressa nel verbale del 30 novembre 2005, di cui al provvedimento prot. n. MD/GMIL 03II/4/2/2006/12218 del 7 febbraio 2006), è:

– correttamente postuma rispetto all’anno 1995 perché effettuata sensi dell’art. 49 della legge n. 1137/1955 (v. l’atto impugnato);

– correttamente successiva alla sentenza del 4 febbraio 1998 e alla sanzione disciplinare di stato del 22 giugno 1999, perché fonda su di esse.

1.8 – Da ultimo il ricorrente lamenta uno sviamento di potere: l’Amministrazione avrebbe formulato un giudizio di non idoneità all’avanzamento per perseguire finalità estranee all’atto impugnato.

Anche quest’ultima censura è infondata, poiché dalla documentazione in atti non è dato riscontrare un simile sviamento di potere; né alcuna indicazione è fornita in proposito in ricorso, ove si dichiara che queste finalità sono ignote.

2. – Il ricorso va dunque respinto.

Nulla va disposto per le spese, non essendovi costituzione avversaria.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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