T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4710 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i ricorrenti sono dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dal Ministero della Difesa e inquadrati nel Reparto Genio campale, nei ruoli civili;

Considerato che essi con il ricorso in epigrafe perseguono la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo;

Considerato che ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la giurisdizione in materia è del giudice ordinario e non di questo giudice amministrativo; e che dunque il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 4.000,00 seguono la soccombenza, in rito, ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 4000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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