Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19931 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– D.A. chiedeva con ricorso alla Corte di appello di Venezia la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennità ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole del processo instaurato il 22 settembre 1997 dalla madre M.G., vedova del maresciallo D. R., dinanzi alla Corte dei Conti per la riliquidazione della pensione ragguagliata all’intero nuovo stipendio e indennità stipendiali in base alla L. n. 468 del 1987. Esponeva che il processo, svoltosi in unico grado, era durato sino all’aprile del 2006;

la Corte di appello di Venezia respingeva il ricorso;

– Ricorre per cassazione D.A. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce omessa, insufficiente e/o illogica motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 cod. civ.;

– Si difende con controricorso il Ministero;

– Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Ritenuto che:

– Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto della indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

– Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo (Cass. civ. 23339/2010);

– Va pertanto accolto il predetto motivo di ricorso, con cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello di Venezia e decisione nel merito che, tenuto conto dei tre anni di durata eccessiva del processo, detratto il quesito di internazione a seguito del decesso della M.;

condanni il Ministero intimato al pagamento, a titolo di indennità per il danno non patrimoniale, liquidato sulla base di 700 Euro per ognuno dei tre anni di irragionevole durata del processo, la somma di 2.100 Euro con interessi dalla domanda;

Il Ministero va condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 2.100, con interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese del primo grado f liquidate in complessivi Euro 811, di cui 50 per esborsi, 311 per diritti, 450 per onorari delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 500 per onorari, oltre 100 Euro per spese, spese generali e accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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