T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4708 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale – allegando anche perizia di consulente tecnico di parte – lamenta che ai sensi dell’articolo 19 della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, applicato dall’Amministrazione, non è la mera presenza di un qualsiasi tatuaggio a determinare l’alterazione "negativa" della cute richiesta per l’esclusione, ma la ulteriore valutazione dello specifico tatuaggio, in termini di precisa e motivata sua collocazione, grandezza e significato; e che il tatuaggio non intacca l’integrità e la funzione della cute, va respinta perché – tenuto conto delle specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, dell’Arma dei carabinieri – l’avere l’Arma considerato il tatuaggio dell’attuale ricorrente (quale esso risulta dalle fotografie in atti) "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" risulta apprezzamento privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– la censura la quale invoca il giudizio di idoneità incondizionata al servizio militare ottenuto dal ricorrente alle visite di controllo medico effettuate presso il Servizio sanitario militare dell’Esercito, durante le quali il tatuaggio era già presente, va respinta perché quel giudizio del Servizio sanitario militare dell’Esercito e il giudizio qui contestato non sono comparabili, non essendo tra loro omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, finalità;

– la censura la quale richiama precedenti giurisprudenziali, e in particolare la sentenza di questa Sezione n. 12178/2009, la quale a sua volta richiamava la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5746/2005, va respinta perché sia la citata sentenza n. 12178/2009 sia la citata decisione del Consiglio di Stato non risultano adeguate a supportare la tesi del presente ricorso; giacché: la citata sentenza n. 12178/2009 non si pronunciava sulla compatibilità del tatuaggio con l’arruolamento ma era formulata facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; e le prospettazioni della decisione n. 5746/2005 (la quale affermava "che la previsione di siffatta causa di non idoneità è giustificata dalla rilevanza della presenza fisica nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio, seppure nei limiti in cui possa ridondare a disonore dell’istituzione e della sua immagine, con la conseguenza che, in questa limitata prospettiva, è logico che la verifica dei requisiti fisici si spinga a valutare l’interezza del soggetto, comprensiva anche del suo aspetto esteriore, destinato a rappresentare l’istituzione nel suo complesso proprio perché ne indosserà l’uniforme") appaiono conformi all’orientamento espresso con il qui impugnato giudizio di inidoneità, ove si tenga conto delle già richiamate specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, dell’Arma dei carabinieri, in considerazione delle quali – come già rilevato – l’avere l’Arma considerato il tatuaggio del ricorrente (quale esso risulta dalle fotografie in atti) "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" risulta apprezzamento privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– la censura la quale rileva che il tatuaggio del ricorrente non risulta visibile con indosso l’uniforme, sia invernale che estiva, va respinta perché le citate esigenze istituzionali dell’Arma non sono circoscritte alle circostanze, operative e non, che richiedono l’uniforme;

– la censura la quale lamenta che la Commissione non poteva fondare il proprio giudizio sulla semplice presenza del tatuaggio ma doveva darsi carico di accertare se a causa di tale tatuaggio la figura del candidato risultasse deturpata, ovvero se dalla forma o dalle dimensioni della figura incisa sulla pelle potesse attribuirsi allo stesso un’abnorme personalità, va respinta perché la norma di riferimento (contenuta nel citato articolo 19 della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005) non richiedeva questa indagine ma, come già rilevato, richiedeva che il tatuaggio non concretasse "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica";

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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