T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4707 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnato provvedimento ha escluso il ricorrente con la seguente motivazione:

"a seguito di ulteriore colloquio di approfondimento, il candidato ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche attitudinali:

– "adattamento a nuove esperienze", afferente all’area "potenzialità adattative";

"efficacia personale" e "motivazione al ruolo", afferenti all’area "aspetti motivazionali";

Visto il provvedimento istruttorio del T.a.r. e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché le valutazioni sulle quali fonda il contestato giudizio di inidoneità sono in esso adeguatamente esposte; né risulta che sia stata preclusa al ricorrente l’ostensione della documentazione relativa, peraltro depositata dall’Amministrazione in data 26 febbraio 2011 in esito al provvedimento istruttorio del T.a.r.;

– la censura la quale lamenta che il giudizio non ha tenuto conto delle risultanze del fascicolo relative al periodo di tempo già trascorso dal ricorrente nell’Esercito italiano va respinta perché il contestato giudizio è frutto di una specifica selezione attitudinale che, concretandosi principalmente nella somministrazione di test, può, nel colloquio finale, tener conto dei pregressi trascorsi di servizio soltanto in via molto marginale e al solo fine di meglio definire lo specifico giudizio attitudinale in corso;

– la censura la quale lamenta che l’Amministrazione non ha tenuto conto dei risultati dei singoli test, ma ha considerato soltanto il colloquio, va respinta perché dalla documentazione depositata in esito al provvedimento istruttorio, peraltro non contestata, il giudizio finale risulta in sintonia con i test precedentemente somministrati;

– la censura la quale rileva che nel precedente servizio di ferma prefissata annuale il ricorrente ha riportato elogi ed eccellenti rapporti informativi, ha conseguito due patenti di guida e si è specializzato presso il reparto telecomunicazioni quale operatore elaboratore elettronico va respinta perché – come rilevato nella Relazione compresa nel citato deposito istruttorio – nel concorso per volontari in ferma prefissata quadriennale (VSP4), riservato ai volontari in ferma annuale (VSP1), le caratteristiche attitudinali richieste per svolgere il servizio da VSP1 – nonché dimostrate nell’espletamento di quel pregresso servizio – sono necessarie ma non sufficienti per accedere alla ferma prefissata quadriennale, poiché i due reclutamenti sono caratterizzati da requisiti diversi, come diversa è l’intensità del futuro impiego; e qualora così non fosse stato non si sarebbe proceduto ad un concorso, ma a un semplice avanzamento di grado;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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