Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-05-2011, n. 20859

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Bray Roberto Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione di staccata di Casarano, in data 17.1.2008, con la quale B.L. veniva condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. commesso (OMISSIS) allorchè, accompagnato presso il Comando dei Carabinieri di Presicce per identificazione con riferimento alla querela per il reato di truffa presentata nei suoi confronti da Z.C., declinava le false generalità di B. A., nato a (OMISSIS).

Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato ai Carabinieri di Presicce per mancato avviso al predetto della facoltà di non rispondere in quanto indagato, dell’assunzione della qualità di testimone in relazione alle dichiarazioni eventualmente rese sulla responsabilità di altri e delle conseguenze derivanti dalla indicazione di false generalità, e delle dichiarazioni rese dal verbalizzante Torino Giovanni in quanto aventi ad oggetto quanto riferito dall’imputato in qualità di indagato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

L’assunto difensivo per il quale il B., nel momento in cui veniva condotto presso gli uffici del Comando dei Carabinieri di Presicce, avrebbe assunto la qualità di indagato per il reato di cui alla querela presentata nei suoi confronti dallo Z., seguendone la necessità degli avvisi di cui sopra ed il divieto per il verbalizzante di riferire su quanto dichiarato nell’occasione dall’imputato, è manifestamente infondato ed inconferente. Il B. veniva indiscutibilmente accompagnato presso il Comando di cui sopra al solo fine di verificarne le generalità; ma, fosse la richiesta di declinare queste ultime afferente o meno ad un atto qualificabile come interrogatorio, permaneva comunque a carico dell’imputato l’obbligo penalmente sanzionato di rendere dichiarazioni veritiere sulla propria identità (Sez. 5, n. 4328 del 18.4.1972, imp. Raimondi, Rv. 121384). Come già correttamente osservato nella sentenza impugnata, le disposizioni di garanzia richiamate dal ricorrente non hanno alcuna attinenza con la situazione in esame; gli atti sui quali si fonda la decisione oggetto di ricorso sono pertanto evidentemente utilizzabili.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro.1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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