T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4706 U. S. L. inquadramento trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, ex dipendente INADEL, è stata inquadrata nella posizione funzionale di direttore amministrativo – X livello con delibera della USL RM/2 n. 2103 del 17.11.1989, in applicazione dell’art 117 del D.P.R. n. 270 del 1987.

A seguito di ricorsi giurisdizionali e, da ultimo, della decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 274 del 12 marzo 1992, della sentenza di questo T.a.r. 28 giugno 1994, n. 1032 (resa in sede di giudizio di ottemperanza) e del conseguente Provvedimento P.C.M. 18 maggio 1995 (recante "Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione – ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (2), degli identici testi del contratto per l’ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato – sezione IV – del 12 marzo 1992, n. 274, concordati – nell’ambito dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (3) – in data 30 marzo 1995 tra: a) l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni e federazioni sindacali CISL/FISOS/Dirigenti, federazione nazionale FP CGIL/Sanità/Dirigenza e UIL Sanità/Dirigenza, AUPI, CIDA/SIDIRSS, USINCI/SICUS; b) l’ARAN e le confederazioni sindacali CISNAL e RdB/CUB; c) l’ARAN e la confederazione sindacale CONFSAL’), l’art 117, lettera b) del D.P.R. n.270 del 1987 era riformulato; e la ASL, con l’impugnato provvedimento n. 488 del 7 marzo 1996, annullava la citata delibera n. 2103 del 17.11.1989 e disponeva il recupero delle corrispondenti maggiori somme percepite.

Avverso il provvedimento è stato proposto il presente ricorso, il quale, articolato in sei motivi, lamenta "Violazione della legge n. 70 del 1975; del d.pr. n. 761 del 1979; della legge n. 241 del 1990; del giudicato derivante dalla decisione n. 274 del 1992; dalla sentenza del Tar lazio n. 1032 del 1994; violazione dei principi generali in materia di atti amministrativi; eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà; erronea valutazione di presupposti; travisamento; sviamento; ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; disparità di trattamento".

Si sono costituite, per resistere, la ASL, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Aran.

All’udienza pubblica del 16 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Questo T.a.r. si è già pronunciato con la sentenza n. 975/2011 su di una medesima questione di diritto, proposta da altro dipendente dell’Azienda USL "Roma A" (già USL RM/2), assistito dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente.

La sentenza ha annullato un provvedimento che – come quello impugnato col presente ricorso – aveva annullato la pregressa delibera USL di inquadramento dell’interessato nel X livello – posizione funzionale di direttore amministrativo, in applicazione della lettera b) dell’art. 117 del DPR n. 270/1987.

La pronuncia ha riscontrato violazione dei principi in materia di autotutela, rilevando che il provvedimento contestato avrebbe necessitato di specifica valutazione dell’interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento dell’atto di inquadramento nel X livello, tenendo conto in particolare: che l’interessato aveva già esercitato le funzioni del decimo livello per un periodo di tempo considerevole; che poteva avere comunque in forza della normativa vigente diritto all’inquadramento; che la contrattazione del 1995 non comportava in maniera automatica l’annullamento dei precedenti inquadramenti.

Non vi sono ragioni per discostarsi dalla sentenza già emessa in materia, alle cui considerazioni si fa rinvio. Sicché il ricorso va accolto.

Per l’effetto, va annullata l’impugnata delibera del Direttore generale dell’Azienda USL di "Roma A" n. 488/96, salvi gli ulteriori provvedimenti, da adottare in base alla presente sentenza.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo di amministrativo e 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, annulla l’impugnata delibera del Direttore generale dell’Azienda USL di "Roma A" n. 488/96, salvi gli ulteriori provvedimenti, da adottare in base alla presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *