Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2011, n. 19923 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

rilevato che con ricorso, pendente al numero 8809 di Ruolo generale dell’anno 2009, la sig.ra M.D., rappr.ta e difesa dagli avvocati Domenico d’Amati e Claudia Costantini, ha impugnato per cassazione la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Roma n. 7452/2006, – che, in parziale accoglimento del gravame, aveva dichiarato che tra la stessa M. e la S.p.A. L’Editrice Romana in liquidazione era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dal 13/6/1994 al 7/11/1995 con la qualifica di redattore di prima nomina – nonchè la sentenza definitiva n. 6298/2007, che ha condannato laa società a pagare alla controparte Euro 53.904, 83, oltre accessori e parziale rimborso spese;

rilevato chela società L’Editrice Romana S.r.l. si è costituita, con l’avv. Francesca Lodigiani chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o che lo stesso venga rigettato;

rilevato, altresì, che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso;

rilevato che sia l’atto di rinuncia di rinuncia che quello di adesione alla stessa sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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