Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-05-2011, n. 20857 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rleto Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorsi.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, in data 19.2.2010;

– M.A. veniva assolta per non costituire il fatto reato dall’imputazione di cui all’art. 595 cod. pen., reato contestatole come commesso il (OMISSIS) redigendo un articolo pubblicato sul Nuovo Quotidiano di (OMISSIS) su gravi problemi di viabilità creatisi in (OMISSIS) nel corso della locale festività patronale nel quale, con le espressioni "Santa Cristina, una festa da dimenticare…da più parti si cercavano i vigili urbani. Chi li ha visti? A risolvere il problema sono stati i Carabinieri, la Polizia e la Protezione Civile, mentre si cercava con il filo di Arianna, o per meglio dire con il numero di cellulare, un comandante dei vigili urbani totalmente assente e con il telefonino spento", avrebbe offeso la reputazione del Comandante della Polizia Municipale di Gallipoli, G.S.P., e del Sindaco di Gallipoli, V. G.;

– Mi.Gi., direttore responsabile del Nuovo Quotidiano di (OMISSIS), veniva assolto per insussistenza del fatto dall’imputazione di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen., reato contestatogli nell’omissione del controllo necessario ad impedire la pubblicazione dell’articolo diffamatorio di cui sopra.

I ricorrenti deducono violazione degli artt. 57 e 595 cod. pen. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento nei fatti dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica, con particolare riguardo al requisito della continenza.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

I ricorrenti, premessa un’ampia e dettagliata esposizione di acquisizioni dottrinali e indirizzi giurisprudenziali in materia, rilevano che con l’espressione "Vigili urbani … chi li ha visti?" e con i riferimenti alla irreperibilità del G. la redattrice dell’articolo diffondeva un’Informazione artatamente finalizzata a rappresentare un’immagine negativa della Polizia municipale e dell’amministrazione comunale di Gallipoli, utilizzando una notizia parzialmente vera per diffamare i responsabili di dette istituzioni.

Il limite della continenza nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica viene superato laddove le espressioni utilizzate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo specifico scopo informativo (Sez. 5, n. 208 del 13.12.2005, imp. Gangemi, Rv. 233054), trasmodando in un’ingiustificata aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 29730 del 4.5.2010, imp. Andreotti, Rv. 247966).

La sentenza impugnata motivava in piena coerenza con questi principi, osservando come l’articolo della M. attribuisse alla Polizia municipale di Gallipoli ed al suo comandante, sia pure con terminologia colorita e polemica, un comportamento assenteista strettamente riferito alla festa patronale oggetto del processo ed ai disagi creatisi per la cittadinanza nel corso della stessa; mentre nessuna delle critiche formulate nell’occasione colpiva il G. o il V. nelle loro persone, al di là delle funzioni esercitate con specifico riguardo all’occasione in esame. Altrettanto coerentemente i giudici di merito ne deducevano il carattere non esorbitante o ingiustificatamente denigratorio delle espressioni dell’articolista, pur nella sottolineatura ironica e nell’enfatizzazione delle conseguenze delle lamentate omissioni. Ed a fronte di queste esaurienti argomentazioni i ricorrenti si limitano a riproporre genericamente, e con argomentazioni manifestamente infondate rispetto ai principi richiamati, la loro diversa lettura della vicenda.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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