Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-05-2011, n. 20855 Giudici di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Luciano.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di P.G., ha presentato ricorso avverso la sentenza 16.4.2010 del tribunale di Lucera, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla P., avverso la sentenza 21.11.06 di condanna alla pena di Euro 350 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p.. Secondo il ricorrente, la sentenza del tribunale è stata emessa in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, preclude il gravame dell’appello solo qualora l’imputato sia stato condannato esclusivamente alla pena pecuniaria.

Il ricorso merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità, del D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37, con la mancata impugnazione, da parte dell’imputata, del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Tale decisione si pone in ingiustificato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo (sez. 2^, n. 5576 del 9.2.09; id. n. 23555 del 12.5.09), secondo cui la richiamata disposizione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37, va coordinata con la disposizione ex art. 574 c.p.p., comma 4, in virtù della quale l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, se questa dipende dal capo impugnato.

Va anche rilevato che, a norma dell’art. 2 del D.Lgs. citato, nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è ivi previsto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di rito, fatte salve le esclusioni in esso elencate. Posto che tra esse non rientra l’art. 574 c.p.p., comma 4, deve concludersi che, contestando l’affermata responsabilità in ordine ai reati contestati, il gravame deve intendersi automaticamente esteso, ex art. 574 c.p.p., comma 4, al capo relativo alle statuizioni civili.

Ne discende che non ricorre il divieto di appello nei termini sanciti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio,con trasmissione degli atti al tribunale di Lucera per il giudizio di appello.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Lucera per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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