T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4702 Carriera inquadramento Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente prospetta:

– di essere dipendente del Ministero della Difesa;

– di essere inquadrata ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 4 della V qualifica funzionale;

– di essere stata assegnata dal 1975 alle superiori mansioni di assistente amministrativo, inerenti il profilo n. 3 della VI qualifica funzionale;

– di aver inoltrato con lettera del 9.6.1992 richiesta di inquadramento nel suddetto profilo n. 3 della VI qualifica funzionale, ai sensi dell’articolo 4, decimo comma, della legge n. 312/1980;

– che l’Amministrazione si è limitata a fornirle una risposta evasiva e comunque interlocutoria con lettera del 30/7/1992;

– che successivamente il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 ha abrogato l’articolo 4, commi 10 e 11, della legge n. 312/80 senza peraltro tener conto dei diritti quesiti dalla dipendente nel vigore della precedente normativa.

La ricorrente adisce il T.a.r. chiedendo:

– in via pregiudiziale, che questo Tribunale si faccia carico della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 del citato decreto legislativo n. 29/1993 in relazione all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui quell’art 57, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, prevede che l’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisca al dipendente il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse;

– la declaratoria del diritto ad essere inquadrata nel profilo n. 3 della VI qualifica funzionale e al relativo trattamento giuridico ed economico;

– il riconoscimento del diritto a percepire comunque le differenze retributive e previdenziali inerenti alle mansioni superiori espletate.

2.1 – Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 29/1993 deve rilevarsi che essa, a prescindere da ogni altra considerazione, non è proponibile alla Corte costituzionale perché priva del requisito della rilevanza.

La disposizione infatti, come rileva lo stesso ricorso, dispone per l’avvenire e non riguarda situazioni pregresse come quella di parte ricorrente.

2.2 – Relativamente alla richiesta declaratoria del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori e al trattamento economico e giuridico corrispondente questo T.a.r. si è già espresso negativamente con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce, cui si fa rinvio.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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