Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-05-2011, n. 20854 Fallimento

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ott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 18/11/09, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza 29/6/06 del tribunale di Savona, emessa ex art. 442 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.G. in ordine al reato di cui all’art. 220 L. Fall., comma 1 e art. 222 L. Fall., perchè estinto per prescrizione; ha confermato l’affermazione di responsabilità del F. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta documentale, aggravato dal danno di rilevante gravità e della pluralità di fatti di bancarotta. Questi fatti sono stati attribuiti al F. nella qualità di socio occulto e di amministratore di fatto della società Leopardiana Galleria d’Arte di Lazzaroni Ebe C. s.a.s., dichiarata fallita con sentenza 30.7.1999.

Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 533 c.p.p.: dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale, che richiama quella del primo giudice, si evince che la responsabilità del F. si desume dalla circostanza che sarebbe impossibile individuare un soggetto diverso quale autore delle appropriazioni, pur in assenza di riscontri certi.

I giudici, pur prendendo atto dell’incontestabile circostanza che dal 16/12/1992 la gestione è stata affidata alla socia L.E., hanno ritenuto, in base a una deduzione non specificata, che il F. avrebbe continuato ad essere il titolare di fatto e che a lui solo erano da imputarsi le sottrazioni, le sottrazioni e le appropriazioni contestate.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le critiche sono dirette sulle valutazioni fattuali compiute dai giudici di merito in piena aderenza alle risultanze processuali e a una loro razionale interpretazione. Base centrale dell’affermazione di responsabilità del F. è costituita dagli accertamenti del curatore e della Guardia di Finanza, dimostrativi del suo passaggio da socio accomandante – receduto dal 1992 – a gestore occulto dell’impresa, a partire dall’anno 1995, allorchè la socia accomandataria era divenuta incapace. E’ del tutto incensurabile quindi la logica conclusione, tratta dall’impossibilità sopravvenuta della L. e dalla prosecuzione dell’attività commerciale dell’impresa, secondo cui è da ritenere il F. unico protagonista della conduzione dell’impresa e della gestione, nel lecito e nell’illecito, del patrimonio della società, avendo firmato cambiali sotto la denominazione sociale, avendo rilasciato quietanze a nome della società, comportandosi in genere quale titolare dell’attività commerciale. Lo stesso imputato ha ammesso i fatti, riconoscendo che, a partire dalla malattia della L., di aver incassato i ricavi e di aver fatto fronte ai debiti.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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