Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-05-2011, n. 20853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Dott. SABEONE Gerardo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

contrariamente al vero, in un articolo apparso il 23.9.05 sul periodico "il Quotidiano di Calabria", come persona indagata in un procedimento penale, instaurato presso la procura della Repubblica di Vibo Valentia, avente ad oggetto fatti di corruzione, commessi in (OMISSIS).

Il difensore del P. ha presentato ricorso per il mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca: il giornalista si è limitato a pubblicare, in maniera puntuale, le risultanze investigative, ritenendo i fatti di pubblico interesse e di rilevanza sociale. Nel testo dell’articolo non è indicato il nome del T. e quindi, non essendo identificabile il destinatario dell’offesa, manca una condizione essenziale e imprescindibile per attribuire al suo autore il reato di diffamazione in danno del querelante.

Il ricorrente rileva anche l’assenza di adeguato motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i giudici di merito, alla luce dell’esame dell’articolo in questione, sono giunti alla razionale conclusione che "il misterioso personaggio politico di rilevanza nazionale" coinvolto nello "Scandalo Sanitopoli" collegato agli ambienti dell’UDC calabrese, indicato nell’arido, era necessariamente identificabile nel T.. Questi, all’epoca dei fatti, era parlamentare di quel partito e vice ministro delle infrastrutture e le persone, nominalmente indicate come indagate, erano presentate ai lettori come "politicamente legate all’on. T.".

In tema di diffamazione, per l’individuazione del soggetto passivo, non è necessario che questo sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che gli elementi storici e le circostanze di fatto, contenuti nell’affermazione scritta o orale, consentano, con inequivoca e ineludibile trasparenza, di individuare il destinatario della notizia e/o della valutazione critica (sez. 5^, n. 15643 dell’11.3.2005, rv 232135). Peraltro, la notizia narrata nell’articolo, relativa al coinvolgimento del parlamentare nelle indagini, era contraria al vero, in quanto, dalla certificazione acquisita, è risultata l’inesistenza di iscrizioni del T. nel registro degli indagati, ex art. 335 c.p.p., nè risultano altri elementi che ne diano qualsiasi conferma E’ stato inoltre smentito che uno dei principali indagati fosse comunque in una posizione politica che giustificasse l’espressione politicamente legato al parlamentare. E’ quindi pienamente corrispondente alle risultanze processuali ed è fondata su un incontestabile apparato logico argomentativo la conclusione della corte di merito, laddove esclude l’invocata scriminante e afferma la responsabilità del P., sia perchè la notizia da lui narrata è risultata contraria al vero, sia perchè è stata riportata con modalità espressive tali da esporre il T. a illazioni e tali da generare nella pubblica opinione l’infondata convinzione del coinvolgimento del parlamentare in fatti di corruzione, con evidente, ingiustificata lesione della sua reputazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza, nel confermare integralmente quella del primo giudice, caratterizzata da comune e inscindibile apparato logico argomentativo, ha fatto proprie le argomentazioni, espresse dal tribunale, che ha correttamente motivato la contenuta misura della pena, con il richiamo:

a) alla gravità del fatto, valutato di modesto livello;

b) alla personalità dell’imputato, risultante dalla sua incensuratezza.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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