Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-05-2011, n. 20852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tt. SABEONE Gerardo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 18.2.2010, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 15.4.09 del tribunale di Aosta, emessa a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato S.C., B.N.E., B.A.R. e C.I. responsabili contestati,uniti dal vincolo della continuazione e ha condannato ciascuno alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di Euro 500 di multa.

Agli imputati erano stati contestati i reati di furto, aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 5, di un veicolo Toyota tg (OMISSIS) e di numerosi strumenti di lavoro, sottratti dallo stabilimento SECAV srl, nonchè del tentativo di furto, aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 5, del denaro contenuto nel bancomat, posto nella filiale di (OMISSIS) della Banca Popolare di Novara.

Il tribunale aveva dichiarato la responsabilità degli imputati in ordine al solo furto degli strumenti di lavoro, mentre li aveva assolti dagli altri reati.

B., C. e S. hanno presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), in relazione all’acquisizione di documenti relativi alle indagini svolte dal PM (dichiarazioni di A.T. e S.M., denunzia di furto dell’amministratore della SECAV, S.G., rilievi tecnici relativi al tentato furto), confluiti nel fascicolo dell’accusa dopo la sentenza di primo grado.

Secondo i ricorrenti, la violazione del diritto di difesa deriva dalla circostanza che la scelta del rito abbreviato è stata effettuata sulla base della conoscenza degli atti presenti nel fascicolo processuale, che non conteneva gli atti successivamente acquisiti e utilizzati, in violazione del principio del contraddittorio, dalla corte di appello per affermare la responsabilità per tutti i reati. La corte non era legittimata a far fronte a lacune probatorie con un’informale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e con l’acquisizione di atti inutilizzabili, ma avrebbe dovuto confermare il proscioglimento;

2. vizio di motivazione. La corte ha ritenuto che la prova del furto degli strumenti di lavoro ha dimostrato il furto del veicolo e del tentato furto nella banca, senza fornire alcuna ricostruzione di questi fatti,idonea ad attribuirli alla responsabilità dei ricorrenti.

I ricorsi non meritano accoglimento.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, il giudice di appello, se le nuove prove sono sopravvenute o sono scoperte dopo il giudizio di primo grado, è legittimato a provvedere secondo le regole ordinarie ex art. 603 c.p.p., comma 2. Al di fuori di queste ipotesi, il giudice può disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – anche nel caso in cui le parti siano rimaste inerti – solo se, a norma del successivo comma 3, la ritiene assolutamente necessaria, in conformità alla disposizione corrispondente a quella dell’art. 507 c.p.p.. D’altro canto, l’iniziativa diretta a completare il quadro probatorio è fondata su valutazioni attribuite in via esclusiva al giudice di merito, da ritenere quindi insindacabili nel giudizio di legittimità, se adeguatamente e logicamente motivate (sez. 4^, n. 10975 del 14.11.07, rv 238956, in Cass. pen. 2009, n. 783; conf. sez. 5^, n. 18660 del 19.2.04, rv 228357). Va rilevato in proposito che la corte di appello ha messo in luce come le dichiarazioni del denunciante S., dei testimoni A.T. e S.M. erano materialmente nel fascicolo, anche se pervenute dopo l’emissione della sentenza del tribunale e la decisione di acquisirli è stata giustificata in particolar modo dalla decisiva rilevanza delle dichiarazioni dei testi A. e S., che hanno descritto i tratti somatici e i particolari dell’abbigliamento degli autori del tentato furto nella banca – corrispondenti a quelli di tre degli imputati – e il tipo di auto stilizzata per allontanarsi dall’istituto di credito, una Toyota, corrispondente al tipo di veicolo rubato.

Sulla base di questi dati di fatto e degli altri già esaminati dal primo giudice e sulla base di logici collegamenti di tempi e di luoghi, la corte di merito è giunta alle conclusioni sulla responsabilità degli imputati, espresse con argomentazioni storiche e razionali del tutto immuni da censure in sede di giudizio di legittimità.

I ricorsi vanno quindi rigettato con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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