Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.1 – La ricorrente, in servizio presso il Ministero della Difesa, è una salariata (operaio comune – "famiglio", III qualifica funzionale di cui all’articolo 4, comma ottavo, della legge n.312/80) che l’atto impugnato ribadisce come addetta a mansioni superiori (compiti impiegatizi).
In particolare l’impugnato provvedimento della Direzione generale Ufficiali Esercito:
– cita gli articoli 56 ("Disciplina delle mansioni") e 57 ("Attribuzione temporanea di mansioni superiori") del decreto legislativo n. 29/1993;
– riferisce che tutte le Divisioni della Direzione generale sono state recentemente invitate ad attenersi al rispetto della citata normativa (precisando che essa "chiama in causa la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente il quale disponesse altrimenti");
– comunica alla ricorrente che essa può continuare a trovare utile collocazione nella Segreteria della Divisione di appartenenza in base alle mansioni del terzo livello funzionale (mansioni di impiegati civili); e precisa quelle mansioni;
– comunica altresì che sarà compito della ricorrente, sia pure in maniera non prevalente, continuare a prestare la sua acquisita competenza nel lavoro di segreteria in mansioni più delicate e specializzate; precisando peraltro che l’incarico di addetto alla Segreteria non è da confondere con l’incarico di capo e responsabile della Segreteria stessa;
– avvisa altresì la ricorrente che l’attuale alternativa per il personale della sua qualifica di operaio sarebbe il collocamento a disposizione della competente Direzione generale degli operai, per l’assegnazione ad altro ente.
1.2 – Il ricorso contesta il provvedimento, affermando:
– il diritto della ricorrente a conseguire la VI qualifica funzionale;
– la conseguente illegittimità dell’atto impugnato, poiché non avrebbe inteso provvedere a dare la dovuta attuazione all’articolo 4, decimo comma, della legge 312/1980;
– il diritto della ricorrente a percepire comunque le differenze retributive e previdenziali inerenti alle mansioni superiori espletate;
– l’illegittimo contrasto del provvedimento impugnato con la determinazione del Ministero della Difesa numero 2651 del 10 luglio 1993, la quale ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di attivarsi per una modifica legislativa del termine massimo di tre mesi di esercizio di mansioni superiori previsto dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 29/1993.
2.0 – Le censure sono infondate.
2.1 – Relativamente alla richiesta declaratoria del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori e al trattamento economico e giuridico corrispondente questo T.a.r. si è già espresso negativamente con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce, cui si fa rinvio.
2.2 – Quanto all’asserito contrasto del provvedimento impugnato con la determinazione del Ministero della Difesa numero 2651 del 10 luglio 1993 (con cui l’Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione del Ministero della Difesa ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di attivarsi per una modifica legislativa del termine massimo di tre mesi di esercizio di mansioni superiori prevista dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 29/1993) il rilievo è da respingere perché, a prescindere da ogni altra considerazione, la determinazione del 10 luglio 1993 concerne una proposta de iure condendo, e dunque non riguarda il diritto vigente alla data di riferimento.
3. – Il ricorso va dunque respinto.
Si ravvisano peraltro giusti motivi (che si concretano nella circostanza che la ricorrente risulta avere effettivamente e proficuamente espletato senza corrispettivo mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita) perché le spese di giudizio siano compensate ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.