Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 25-05-2011, n. 20942 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oncluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1.- D.S.F. venne chiamato a rispondere del delitti ex art. 323 c.p., per avere, quale giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, nella procedura n. 411/93, relativa all’esecuzione immobiliare nei confronti di M.O. e D.M.L., avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS), a seguito della consulenza tecnica sul valore, che aveva suddiviso il cespite in due lotti, disposto dapprima la vendita senza incanto del 1^ lotto, con aggiudicazione a F.M.R. per l’importo di Euro 385.000,00, e successivamente, all’udienza del 04.11.2004, previo rigetto della richiesta del difensore dei debitori di sospendere la procedura di vendita del 2^ lotto onde accertare, tramite consulente tecnico, se il prezzo della vendita del 1^ lotto avesse già raggiunto l’importo delle spese e dei crediti, e previa omessa verbalizzazione delle deduzioni del difensore dei debitori, con particolare riguardo alla richiesta di nominare un consulente tecnico, proceduto alla vendita ai pubblici incanti del 2^ lotto, con aggiudicazione per l’importo di Euro 388.727,48 sempre a F. M.R., così intenzionalmente procurando, in violazione dell’art. 504 c.p.c., e art. 163 disp. att. c.p.c., a quest’ultima un ingiusto vantaggio patrimoniale e ai debitori un danno ingiusto, consistito nella perdita della seconda porzione dell’immobile.

2.- Con sentenza del Tribunale di Napoli del 03.02.2009 l’imputato veniva assolto dal reato ascritto per insussistenza del fatto.

3.- Avverso la detta sentenza presentavano appello le parti civili e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 09.02.2010, confermava la pronuncia del Tribunale.

4.- Propongono ricorso le parti civili M.O. e D. M.L., deducendo, col primo motivo, che la Corte territoriale ha erroneamente: a.- ritenuto che l’abuso d’ufficio si sia realizzato soltanto all’udienza del 04.11.2004; b.- ritenuto che le numerose violazioni del codice di procedura civile non possano essere valutate ai fini di causa; c – affermato che le denunce-lamentele del M. abbiano prospettato solo elementi di sospetto in ordine all’agire del D.S..

4.1.- Col secondo motivo i ricorrenti denunciano che la Corte d’appello ha omesso la motivazione su una serie di fatti rilevanti, quali: – la decurtazione del 25% del valore dell’immobile (in violazione dell’art. 568 c.p.c., comma 3, e art. 571 c.p.c., comma 2); – il travisamento dei fatti all’udienza del 06.02.2003; – l’ordinanza 10.04.2003 di rigetto di sospensione della vendita (in violazione dell’art. 568 c.p.c., comma 3, art. 571 c.p.c., comma 2, art. 572 c.p.c., comma 3, e art. 586 c.p.c.); – il travisamento dei fatti inerenti le due opposizioni del settembre 2003 (in violazione degli artt. 489, 62 e 68 c.p.c.); – la trattazione della procedura n. 1542/03 delegata ad altro magistrato; – la trattazione della procedura n. 411/93, a far tempo dal 12.11.2003, in violazione dell’art. 52 c.p.c., essendo parte processuale la sua cugina D. S.A.; – il travisamento inerente lo "strano trafficare col fax della Cancelleria". 4.2.- Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti in fatto e diritto del disposto dell’art. 504 c.p.c..

4.3 – Col quarto motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla non considerata norma dell’art. 2929 c.c., relativa alla nullità della vendita per collusione tra venditore e acquirente.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La Corte d’appello, invero, ha circoscritto il suo esame al contenuto del capo di imputazione e, nell’ambito di questo, alla sola parte investita dai motivi di gravame, relativa alla denunciata violazione dell’art. 504 c.p.c., ritenendo correttamente di non doversi occupare di profili estranei alla contestazione e della componente di questa, esulante dal devolutum, relativa all’omessa verbalizzazione.

I motivi di ricorso attinenti alle parti rimaste estranee all’esame del Giudice Distrettuale come sopra correttamente circoscritto non possono quindi avere ingresso in questa sede.

Venendo alla denunciata violazione dell’art. 504 c.p.c., si rileva che i ricorrenti, nel censurare l’operato del D.S. e la motivazione della Corte di mento, hanno omesso di considerare un elemento fondamentale allegato dall’imputato, e ripreso dal Giudice Distrettuale, a ragione giustificativa del diniego della sospensione della vendita del 2^ lotto: elemento costituito dall’assoluta incertezza dell’effettiva idoneità del ricavato della prima vendita a soddisfare le pretese dei creditori, e ciò a causa delle plurime opposizioni presentate dal debitore M. avverso detta vendita.

Una simile valutazione, atta per sè a superare tutte le deduzioni in ordine alla presunta agevole comparabilità del ricavato con i crediti, è certamente contestabile con gli strumenti previsti dall’ordinamento, ma non può all’evidenza essere ritenuta tale da poter fondare una consapevole violazione di legge integrativa del reato di abuso d’ufficio, e ciò tanto più in assenza di qualunque elemento indicativo di un particolare interesse dell’imputato a favorire l’acquirente dell’immobile.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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