Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2011, n. 19915 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 437/2009, depositata il 5 agosto 2009, accoglieva l’appello proposto dalla società Welcome s.a.s. di Enrico Michele Ferraro & C, nei confronti di S.I., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 457 del 12 maggio 2004, dichiarando la nullità della notifica del ricorso introduttivo di 1^ grado e rimettendo la causa, per l’effetto, al Tribunale di Bologna.

2. S.I. aveva adito il Tribunale di Bologna esponendo quanto segue:

di aver svolto, dal 2 gennaio 2002, mansioni di grafica pubblicitaria, alle dipendenze (sebbene il rapporto fosse configurato, formalmente, come collaborazione coordinata e continuativa) della Welcome s.a.s., con orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalla 14,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì, percependo una retribuzione mensile di Euro 1000,00, e per soli due mesi, di Euro 1100,00;

di essere stata in ferie nel mese di agosto 2002;

di non essere stata ricevuta, al rientro delle ferie, dal legale rappresentante della Welcome s.a.s., di non essere stata più contattata;

di avere impugnato, con lettera del 23 novembre 2002, il licenziamento chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle differenze retributive maturate;

di essere rimasta creditrice per differenze retributive, ferie e r.o.l., non godute, festività. 13 e 14 mensilità e t.f.r., della somma complessiva di Euro 4448,30.

Aveva chiesto, quindi – previa declaratoria della nullità del contratto di collaborazione coordinata continuativa, della natura subordinata del rapporto intercorso con la Welcome s.a.s. nonchè della nullità e/o illegittimità del licenziamento di fatto subito – la condanna della suddetta società, in solido con il socio accomandatario F., al pagamento, per i titoli dedotti, della complessiva somma di Euro 4,488,30 o della diversa, ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, nonchè, in via principale, a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle l’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 o in via subordinata, previa declaratoria dell’ininterrotta continuità del rapporto, a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla riammissione in servizio, in via ulteriormente subordinata, a riassumerla entro il termine di tre giorni, o in mancanza a risarcirle il danno, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La società non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

3. Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso.

4. La Corte d’Appello, come si è accennato, dichiarava la nullità della notifica del ricorso di 1^ grado.

5. Ricorre nei confronti della società Welcome s.a.s. di Enrico Michele Ferrara & C, per la cassazione della suddetta sentenza, la S., prospettando tre motivi di ricorso.

6. La suddetta società non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 19 c.p.c., comma 2, artt. 140 e 145, con riferimento alla pronunciata nullità della notifica della sentenza n. 457/2004, resa dal Tribunale di Bologna in data 12 maggio 2004, pubblicata in data 7 settembre 2004, notificata in data 9-11 novembre 2004, presso l’indirizzo di (OMISSIS).

Ad avviso della ricorrente, l’accertamento negativo della Corte d’Appello circa l’individuazione della sede della società dove veniva effettuata la notifica della suddetta sentenza di 1 grado, sarebbe privo di motivazione. Lo stesso riguarderebbe un fatto secondario dal quale, tuttavia, si può argomentare per concludere in ordine al fatto principale costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo del diritto controverso. Ed infatti, se la notifica fosse stata ritenuta rituale, l’appello proposto dalla suddetta società avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La Corte d’Appello, apoditticamente, avrebbe ritenuto che la notificazione effettuata presso l’ufficio della società Welcome, sito in (OMISSIS) al suddetto indirizzo di (OMISSIS), non era stata eseguita presso l’allora sede della società, e dunque, era nulla.

Deduce la ricorrente, altresì, che vi sarebbe stato il mancato apprezzamento della relazione di notifica del 9 novembre 2004, con conseguente vizio della motivazione, nè poteva assumere rilievo la mancata costituzione della S. in appello.

Il giudice di appello, inoltre, non avrebbe individuato una diversa sede della soc. Welcome s.a.s., rispetto all’indirizzo di (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 19 c.p.c., comma 2, artt. 140 e 145, in relazione alla notifica della sentenza n. 457/2004, resa dal Tribunale di Bologna in data 12 maggio 2004, pubblicata in data 7 settembre 2004 e notificata alla Welcome s.a.s in data 9-11 novembre 2004, presso l’indirizzo di (OMISSIS).

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere nulla la notifica, in quanto, in conformità ai principi giurisprudenziali in materia, legittimamente e validamente l’ufficiale giudiziario, dopo aver individuato la sede di cui all’art. 19 c.p.c., comma 2 della Welcom s.a.s., non avendo ivi rinvenuto soggetti legittimati a ricevere la notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., provvedeva ad effettuare la stessa ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

2.1.1 suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Occorre premettere che la sentenza del Tribunale di Bologna, resa nella contumacia della soc. Welcome s.a.s., che accoglieva la domanda della S., veniva notificata da quest’ultima, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 9 novembre 2004.

La società Welcome s.a.s. interponeva appello con atto depositato il 21 ottobre 2005, asserendo:

che la sentenza appellata era stata notificata in (OMISSIS), dove non si trovava la propria sede legale;

che il socio accomandatario era venuto a conoscenza del giudizio di primo grado e della relativa sentenza solo il 4 febbraio 2005, a seguito della notifica dell’istanza di fallimento presentata dalla S..

Tanto premesso, va rilevato che la Corte d’Appello ha ritenuto tempestiva l’impugnazione della soc. Welcome s.a.s., non reputando, quindi, sussistenti condizioni per ritenere decorso il termine per la proposizione del gravame.

Ancora, va osservato che nella premessa in fatto del ricorso, la S. afferma (punto 7) che in data 5-7 luglio 2004 notificava, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il dispositivo della sentenza del Tribunale di Bologna, nonchè contestuale precetto, alla Welcome s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., in (OMISSIS), nonchè a F.E.M., come legale rappresentante p.t. e socio accomandatario della società, sempre in (OMISSIS).

Successivamente (punto 8 della premessa in fatto del ricorso) tentava il pignoramento presso la medesima sede ancora risultante presso i pubblici registri, sita in (OMISSIS), ma l’ufficiale giudiziario rinveniva il domicilio chiuso.

Quindi (punto 9) il 9-11 novembre 2004, essendo, a proprio avviso, evidente che nessuna attività la società svolgeva presso la sede di Bologna via San Donato 50, notificava la sentenza del Tribunale presso l’unica altra sede nota della società, in (OMISSIS).

Quanto sopra riportato pone in evidenza che, nella stessa prospettazione della ricorrente l’indirizzo di (OMISSIS), non corrisponde alla sede della società come risultante dai pubblici registri, e, dunque, alla sede legale della società medesima, nè viene riferita al rappresentante legale di quest’ultima.

Come questa Corte ha avuto modo di ribadire (Cass., sentenza n. 9447 del 2009), con riferimento alle disposizioni in tema di notificazione alle società di capitali, e più in generale, alle persone giuridiche contenute nell’art. 145 c.p.c. (nel testo anteriore alla L. n. 263 del 2005, da applicarsi nel caso di specie, in quanto il procedimento venne instaurato prima del 1 marzo 2006, data in entrata in vigore della legge novellatrice), le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8091/2002, hanno affermato che, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità stabilite di cui nel primo comma del detto articolo – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del citato art. 145, comma 3 le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma (come nel caso in cui l’indirizzo della società risulti riferito ad un luogo in cui essa non abbia sede), e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile nei confronti di detto legale rappresentante ricorrendo alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c..

La sentenza impugnata, laddove non pronunciando l’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che non fosse decorso il termine per la proposizione dell’appello da parte della società Welcome, ritenendo che non fosse intervenuta la suddetta notifica preso la sede legale di detta società, ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, con motivazione congrua e logica, e pertanto esente da vizi.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla notificazione del ricorso, ex art. 414 c.p.c., proposto da S.I. nei confronti della Welcome s.a.s., eseguita in data 6 giugno 2003, presso l’indirizzo di (OMISSIS).

La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere nulla la suddetta notifica, effettuata presso la sede della società, in (OMISSIS), a mani di P.R., in quanto, in sede di impugnazione era emerso che quest’ultima non era più socia accomandataria della Welcome s.a.s., al tempo della notificazione.

La mera cessazione della qualità di socio accomandatario, assume la ricorrente, non costituirebbe circostanza idonea a vincere la presunzione di validità della notifica del ricorso introduttivo derivante dalla relazione di notificazione.

3.1. Il Motivo è fondato e deve essere accolto.

Nel richiamare la citata sentenza n. 9447 del 2009, si osserva che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 1783 del 2001), in tema di notificazione di atti giudiziari, che l’efficacia probatoria privilegiata che l’art. 2700 c.c. riconosce all’atto pubblico non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell’atto circa le proprie qualità o le proprie condizioni personali, quando queste non siano frutto di indagini o di accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario. Tuttavia, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ex art. 46 c.c., comma 2, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza;

sicchè, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.

E’ sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicchè, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

La ricezione di copia dell’atto da notificare da parte di persona qualificatasi come "dipendente" della società fa presumere, fino a prova contraria, che tale soggetto rivesta la qualità indicata nella relazione, essendo sufficiente – ai fini della regolarità della notifica – che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto, il quale, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa (dipendente), può risultare, come si è detto, anche dall’incarico eventualmente provvisorio o precario, di ricevere gli atti.

La prova della insussistenza di un rapporto siffatto deve essere, poi, fornita dalla società destinatala della notifica ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra consegnatario e società o ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (Cass., sentenza n. 15798 del 2010).

La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, pure in buona parte richiamati. Ed infatti, la stessa, con motivazione non esaustiva, ha ritenuto che era da escludere la ricorrenza di un congruo collegamento tra il consegnatario ed il destinatario dell’atto in quanto la P. aveva perso la qualità di socio accomandatario – idoneo a qualificare il rapporto con la società Welcome s.a.s. – in data 19 gennaio 2000, antecedente alla notificazione in questione.

Ed infatti, ritiene questa Corte che il venir meno di tale qualifica, non esclude, di per sè, la sussistenza di un rapporto qualificato ai fini della ricezione della notificazione, circostanza da vagliare, invece, nel più ampio quadro indicato dai principi sopra richiamati.

La sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al terzo motivo di ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Firenze.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge gli altri due.

Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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