Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 25-05-2011, n. 20941 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 15.01.2009 la Corte di appello di Roma confermava, fra l’altro, la penale responsabilità di:

– B.A. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (capo 1/2 della rubrica);

– P.V. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A/1);

– A.A. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (in rif.to al comma 2) e artt. 73 e 80 (capi A/2 e 1/2);

– Q.F. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80 (capi A/2 e 1/2);

– S.G. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (in rif.to al comma 2) (capo A/1).

2.- Propongono ricorso per cassazione i prevenuti.

3.- B. deduce:

a.- di aver agito in stato di costrizione psichica;

b.- che non è stata adeguatamente motivata la configurabilità della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80;

c.- che si sarebbe dovuto pervenire a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

4.- P. deduce:

a.- l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la carenza motivazionale dei decreti autorizzativi;

b.- la carenza motivazionale in ordine alla (fallace) identificazione di tale " T." con esso imputato;

e- la insussistenza dei presupposti soggettivi del delitto associativo, stanti, fra l’altro, la mancanza di contestazione di reati fine, la circoscrizione dei risultati intercettivi a pochi giorni del mese di ottobre 2003 e le significative espressioni di dubbio, diffidenza e fastidio rappresentate in più occasioni da S.C. nei confronti di " T.";

d.- la mancata partecipazione dell’imputato, all’epoca ristretto agli arresti domiciliari, all’udienza del 18.10.2007, per la mancata autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio con mezzi propri e l’omessa disposizione della sua traduzione;

e.- la mancata applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato.

5.- A. deduce:

a.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto associativo, non essendosi tenuto conto delle segnalate risultanze contrarie a tale ipotesi di accusa ed essendosi impropriamente assunti i fatti di spaccio non ritenuti meritevoli di condanna come prova del delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;

b.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, stante l’equivocità delle risultanze al riguardo addotte.

6.- Q. deduce:

a.- l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, siccome effettuate per mezzo della c.d. "remotizzazione" ma in totale assenza di una motivazione che desse conto della inidoneità degli impianti della procedente Procura, motivazione che occorreva, posto che i soli verbali in atti delle intercettazioni sono quelli redatti e sottoscritti dagli agenti della Guardia di Finanza di Milano, dai quali si rileva l’effettuazione in Milano delle operazioni di ascolto, trascrizione dei brogliacci e registrazione su supporto DVD, mentre non risultano verbali di operazioni eseguite presso la competente Procura di Reggio Calabria, ragion per cui la registrazione o è avvenuta a Milano in carenza di apposita motivazione (come già ritenuto dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza 23.04.2009 resa nei confronti del coimputato R.P.) o è avvenuta a (OMISSIS) con carenza dei verbali;

b.- che il materiale probatorio acquisito è costituito solo da conversazioni intercettate intercorse fra terze persone, che parlano di tale "(OMISSIS)" e fanno riferimento ad attività non accertate o riscontrate aliunde, e la Corte di merito, sulla base di esso, ha proceduto alla mera condivisione della tesi del GUP, senza dare una congrua risposta ai motivi di doglianza svolti nell’atto di appello.

6.1. Con nota depositata il 23.09.2010 la difesa di Q. ha sviluppato la contestazione del ritenuto delitto associativo.

7.- S. deduce:

a.- l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su utenze estere e di quelle conseguenti su utenze italiane, siccome eseguite senza il ricorso alla procedura rogatoriale;

b.- l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate per mezzo della c.d. "remotizzazione", già dichiarate inutilizzabili dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza 23.04.2009 resa nei confronti di coimputati, in quanto eseguite a Milano senza la necessaria motivazione della procedente Procura di Reggio Calabria;

c. – violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto associativo, ritenuto sussistente sulla sola base di poche ed equivoche conversazioni ambientali indicative di un mero interessamento ai supposti traffici illeciti del figlio C., mentre altre notazioni accusatorie sarebbero puramente assertive o congetturali.

7.1.- Con motivi nuovi la difesa di S. ha ripreso la doglianza sul vizio di motivazione in ordine al ritenuto delitto associativo.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:

– sub 3.a., che trattasi di mera ipotesi, già argomentatamente respinta dalla Corte di merito (p. 10);

– sub 3.b., che il rilievo è generico e manifestamente infondato, a fronte della quantità di cocaina importata (circa 44 kg.);

– sub 3.c, che trattasi di motivo assertivo, già argomentatamente respinto dalla Corte di merito (p. 10);

– sub 4.a, che trattasi di motivo del tutto generico;

– sub 4.b., che la identificazione del T. delle conversazioni con l’imputato è stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito (p. 14);

– sub 4.c, che, ai fini del delitto associativo è irrilevante la mancanza di contestazione di reati fine, i risultati intercettivi che riguardano il prevenuto non sono circoscritti a pochi giorni del mese di ottobre 2003 ma coinvolgono anche il dicembre 2004 (v. p. 14 sent. app.) e le espressioni di dubbio e diffidenza manifestate da S. C. nei confronti di " T." indicano solo le perplessità personali e iniziali dello stesso, di fatto prive di qualsiasi valenza preclusiva al comprovato inserimento a pieno titolo del prevenuto nel sodalizio criminale (v. pp. 14 s. sent. app. e pp. 25 s. sent. primo grado);

– sub 4.d., che nessun concreto riverbero sul prosieguo del processo e sull’esercizio del diritto di difesa è stato a suo tempo o successivamente evidenziato, in conseguenza della mancata partecipazione dell’imputato, all’epoca ristretto agli arresti domiciliari, all’udienza (programmaticamente destinata alle conclusioni dei difensori di altri imputati) del 18.10.2007;

– sub 4.e., che la riduzione di pena per il rito abbreviato è stata di fatto applicata all’imputato, dovendosi a tal titolo attribuire la diminuzione di un terzo della pena base di anni dieci e mesi sei, riferita per errore nella motivazione della sentenza impugnata (p. 15) all’art. 62 bis c.p., stante la contestuale conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze;

– sub 5.a. e 5.b., che la sentenza impugnata ha illustrato in modo chiaro e compiuto, con richiamo anche alla pronuncia di primo grado, i convergenti elementi dimostrativi della partecipazione di A. al sodalizio criminoso e al reato me di cui al capo 1/2, respingendo così in via implicita ma logica le obiezioni sollevate nei motivi di appello e reiterate in ricorso;

– sub 6.a., che l’eccezione sollevata, al di là di ogni altra possibile considerazione (ad es. sull’erronea attribuzione di rilevanza al luogo di verbalizzazione delle operazioni: v. SS.UU. n. 36359 del 2008), è generica, in quanto non reca la specificazione e la rilevanza degli atti affetti dal presunto vizio (v. al riguardo SS.UU. n. 23868 del 2009);

– sub 6.b. e 6.1., che la sentenza impugnata ha illustrato in modo chiaro e compiuto, con richiamo anche alla pronuncia di primo grado, i convergenti elementi dimostrativi della partecipazione di Q. al sodalizio criminoso (pp. 15 ss.), respingendo in tal modo le varie obiezioni sollevate nei motivi di appello;

– sub 7.a., che l’eccezione sollevata è generica, in quanto non reca la specificazione e la rilevanza degli atti affetti dal presunto vizio (v. al riguardo SS.UU. n. 23868 del 2009), nonchè giuridicamente priva di pregio, alla stregua della consolidata giurisprudenza in materia (v. Cass. sentt. N. 4401 del 1998 Rv.

211520, N. 37751 del 2003 Rv. 226174, N. 32924 del 2004 Rv. 229103, N. 7258 del 2005 Rv. 2314671, N. 13206 del 2008 Rv. 239288);

– sub 7.b., che l’eccezione sollevata, al di là di ogni altra possibile considerazione, è generica, in quanto non reca la specificazione e la rilevanza degli atti affetti dal presunto vizio (v. al riguardo SS.UU. n. 23868 del 2009);

– sub 7.c e 7.l, che la sentenza impugnata ha illustrato in modo chiaro e compiuto, con richiamo anche alla pronuncia di primo grado, i convergenti elementi dimostrativi della partecipazione di S. al sodalizio criminoso (pp 20 ss.), confutando argomentatamente la tesi difensiva del mero interessamento ai traffici illeciti del figlio C..
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *