Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2011, n. 19914 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’azienda IME VA spa ricorre nei confronti di D.T.R., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1805/2009, prospettando un motivo di ricorso.

2. La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione proposta dal D. T. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 1 febbraio 2008, depositata il 27 marzo 2008, ed in riforma della suddetta pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al D.T., condannando la IMEVA spa a reintegrare lo stesso nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni globali di fatto maturate dal di del licenziamento alla data della effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali per legge, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

2. Resiste con controricorso il D.T..

3. L’IMEVA spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del D.T..
Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Infatti, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e dai suoi difensori, con accettazione del resistente e del suo difensore.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato ( art. 390 c.p.c., comma 2) e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta delle parti e dei difensori nello stesso atto le soddisfa.

2. Il processo di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia.

3. Sussistono giusti motivi, considerata l’intervenuta rinuncia e la relativa accettazione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *