Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 25-05-2011, n. 20940

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

luso come in ricorso.
Svolgimento del processo

G.M. venne tratto a giudizio innanzi al Tribunale dell’Aquila per rispondere di vari reati commessi nella qualità di Direttore dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana, Ente strumentale del Comune dell’Aquila, e precisamente:

A.- del delitto ex artt. 81, 479 e 476 c.p., per avere, fra gli anni (OMISSIS), formato tre false note a firma del Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, attestanti inesistenti interventi finanziari del Ministero a favore dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana;

B.- del delitto ex artt. 81 e 479 c.p., per avere, fra il (OMISSIS), formato sei verbali di riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana, in realtà mai tenutesi;

C- del delitto ex art. 314 c.p., per essersi appropriato, nell’aprile (OMISSIS), della somma di Euro 1800,00 riveniente da un contributo erogato dalla Nuova Aquilana Cornici Snc;

D.- del delitto ex art. 314 c.p., per essersi appropriato, nell’aprile (OMISSIS), della somma di Euro 1800,00 riveniente da un contributo erogato dalla Centrogas Srl;

E.- del delitto ex artt. 81, 479 e 476 c.p., per avere, fra gli anni (OMISSIS), redatto, contraffacendo la firma del ragioniere, cinque falsi mandati di pagamento.

Con sentenza in data 08.06.2007 il G. veniva assolto per insussistenza del fatto dall’imputazione di cui al capo B e dichiarato colpevole dei reati, uniti ex cpv. art. 81 c.p., di cui ai capi A (qualificato il fatto come reato ex artt. 482 e 476 c.p.), C, D ed E, con condanna, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni due, alla dichiarazione di falsità degli atti di cui ai capi A ed E e al risarcimento del danno in favore delle parti civili (Comune dell’Aquila e C.A.; Presidente dell’Istituzione).

Su appelli del P.M., delle pp. cc. e dell’imputato, con sentenza in data 08.10.2008 la Corte d’appello dell’Aquila dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune dell’Aquila e la colpevolezza del G. anche per il reato di cui al capo B, unito agli atri reati ex cpv. art. 81 c.p., con rideterminazione della pena (interamente condonata) in anni due e mesi sette di reclusione, condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore del C. in relazione al reato di cui al capo B e dichiarazione di falsità degli atti di cui al capo B. Propongono ricorso la p.c. Comune dell’Aquila e l’imputato.

La p.c. Comune dell’Aquila censura la declaratoria di inammissibilità del proprio appello, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la formula utilizzata dal Sindaco nella procura speciale a sua firma non poteva essere riferita alla sola partecipazione al giudizio ma ricomprendeva, in conformità alla Delib. di Giunta n. 253 del 09.05.2006, anche la facoltà di proporre impugnazione.

Il G. deduce:

– col 1^ motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sui capi C e D, per avere la Corte di merito, in contrasto con le risultanze documentali, disatteso la versione difensiva, alla cui stregua l’incasso dei due assegni emessi in favore dell’Ente avvenne a copertura di una contestuale anticipazione;

– col 2^ motivo, in riferimento al capo E, la inutilizzabilità degli atti, in quanto assunti oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari, nonchè violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia all’attribuzione dei presunti falsi al prevenuto sia alla esclusione della palese grossolanità dei medesimi, rilevante agli effetti del cpv. art. 49 c.p.;

– col 3 motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul capo A, mancando prova idonea per l’attribuzione dei pretesi falsi al prevenuto e non rientrando comunque le note contestate in alcuno dei "tipi" previsti nel catalogo degli atti pubblici;

– col 4 motivo, l’inammissibilità dell’appello del P.M., in quanto formulato per relationem a quello, dichiarato inammissibile, della p.c. Comune dell’Aquila, e la ‘inesistenzà delle delibere contestate nel capo B.
Motivi della decisione

Per quanto concerne il ricorso del G., si rileva:

– in riferimento al 1^ motivo, che la versione difensiva dell’imputato, oltre ad essere in contrasto con le risultanze orali quanto al capo C e con i dati cronologici quanto al capo D, è giuridicamente irrilevante, posto che non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale abbia trattenuto somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2963 del 04/10/2004, dep. 31/01/2005, imp. Aiello, Rv.

231033; nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 8009 del 10/06/1993, dep. 24/08/1993, PM in proc. Ferolla, Rv. 194922, nella quale si specifica che per l’integrazione dell’elemento materiale del delitto di peculato non occorre la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell’agente);

– in riferimento al 2 motivo, che: – la eccezione di inutilizzabilità degli atti è improponibile, in quanto questa Corte, nella sentenza n. 44565 del 2007, emessa proprio in relazione al caso di specie, e richiamata nella sentenza impugnata, si è già espressa sulla intangibilità del provvedimento con cui il GUP esercitò il potere d’integrazione investigativa riconosciutogli dalla legge, e i documenti di cui si discute, formalmente correlati a tale esercizio, non soggetto in sè alla sanzione di cui all’art. 407 c.p.p., u.c., sono transitati al dibattimento, senza che sia stata specificamente dedotta o risulti la sollevazione di tempestiva contestazione ex art. 491 c.p.p., e sono stati oggetto di rituale istruttoria in contraddittorio; – le contestazioni concernenti l’attribuzione dei falsi al prevenuto e l’esclusione della palese grossolanità dei medesimi prospettano valutazioni alternative a quelle non illogicamente svolte e argomentate dai giudici di merito;

– in riferimento al 3 motivo, che: – la contestazione dell’attribuzione dei falsi al prevenuto è generica e di carattere valutativo; – i falsi de quibus integrano peraltro la fattispecie di cui agli artt. 482 e 477 c.p. (e non art. 476 c.p.), in quanto si concretizzano in comunicazioni ministeriali che fanno figurare, contrariamente alla realtà, come emessi provvedimenti ministeriali relativi a erogazioni di finanziamenti (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 791 del 21/02/1996, dep. 29/04/1996, PM in proc. Cesani, Rv.

204832);

– in riferimento al 4 motivo, che: – l’eccezione di inammissibilità dell’appello del P.M., in quanto formulato per relationem a quello, dichiarato inammissibile, della p.c. Comune dell’Aquila, oltre a restare in sè superata dalla ammissibilità di quest’ultimo appello (per la quale v. infra), è priva di pregio, in quanto l’appello del P.M. fece in realtà richiamo all’allegata richiesta presentata dalla p.c a sensi dell’art. 572 c.p.p., richiamata e fatta propria dallo stesso P.M.; – appare corretta la valutazione della mancanza, sui falsi verbali, della firma del Presidente, prescritta dal Regolamento interno dell’ente, come motivo di mera nullità (non escludente, come tale, la configurabilità del reato di falso: v., fra le altre, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11714 del 10/10/1997, dep. 16/12/1997, imp. Lipizer, Rv. 209271), e non inesistenza, dell’atto, non incidendo il detto elemento sulla sua stessa riconoscibilità. Ciò precisato, va tuttavia considerato che, in relazione al tempo decorso dai fatti, devono considerarsi estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A, sub nn. 1, 2 e 3 (come riqualificati ex artt. 477 e 482 c.p.), B, sub nn. 1 e 2, E, sub nn. 4 e 5, ferme restando le statuizioni civili, con conseguente rinvio al merito per la rideterminazione della pena.

Il ricorso della p.c. Comune dell’Aquila è fondato.

La Corte di merito ha, invero, ritenuto inammissibile l’appello proposto dal Comune, alla stregua della presunzione di cui all’art. 100 c.p.p., comma 3, e del tenore della delibera di autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio e della procura speciale rilasciata da quest’ultimo.

Senonchè, interpretando la procura speciale a suo tempo rilasciata al difensore alla luce del criterio "sostanzialistico" sposato dalle SS.UU. (sent. n. 44712 del 2004), la presunzione di cui sopra deve nella specie considerarsi superata. Depongono in tal senso sia il riferimento alla nomina del difensore "nel processo" (posto che lo stesso si articola in più gradi, come già rilevato, in riferimento ad analoga formula, da Cass. n. 33453 del 2008), sia l’espresso conferimento al detto difensore – appartenente, è utile ricordare, all’Avvocatura civica – della facoltà di "instare in ogni sede in relazione all’incarico", che risulterebbe poco comprensibile se circoscritta al solo primo grado di giudizio. Conforta tale conclusione anche la menzione, contenuta nella deliberazione di autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio, del conferimento del mandato difensivo con "le facoltà richieste nell’allegata relazione", in una al riferimento, recato da tale relazione, alla facoltà del Comune di proporre, in funzione del risarcimento, "le proprie domande…con la costituzione di parte civile" (producente i suoi effetti, ex cpv. art. 76 c.p.p., in ogni stato e grado del processo). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente alla statuizione di inammissibilità dell’appello della parte civile Comune dell’Aquila, con rinvio per il giudizio al riguardo al giudice di merito (in sede penale, trattandosi di annullamento in rito).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi A1, A2 e A3, riqualificati come fattispecie ex artt. 477 e 482 c.p., nonchè ai reati di cui ai capi B1,B2, B4 e B5, perchè estinti per prescrizione, ferme le statuizioni civili, e rinvia per la rideterminazione della pena alla Corte d’Appello di Perugia.

Rigetta il ricorso dell’imputato nel resto.

Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente alla statuizione di inammissibilità dell’appello della parte civile Comune dell’Aquila e rinvia per il giudizio sul punto alla predetta Corte d’Appello.

Condanna il G. alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 3000,00, oltre accessori, in favore della parte civile C.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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