Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 25-05-2011, n. 20975

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 3 settembre 2010, depositata il successivo 8 settembre, il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 20 agosto 2010 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M.V., imputato dei delitti di omicidio a mano armata, occultamento di cadavere e incendio dell’autovettura di G.F., commessi (i primi due) il (OMISSIS) e (il terzo) il (OMISSIS).

Quanto alle esigenze cautelari che qui particolarmente interessano, non essendo contestati i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale, pur attribuendo prevalenza alla disposizione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, rispetto a quella del precedente comma 3, stesso art., trattandosi di indagato ultrasettantenne, ha tuttavia ritenuto la sussistenza, nella fattispecie, di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ravvisate nel pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento delle prove.

Il M. avrebbe agito con estrema freddezza e determinazione per avere accuratamente pianificato l’omicidio, per essersi sbarazzato di pistola e bossoli (mai più rinvenuti), e per avere incendiato l’autovettura con la quale la vittima si era recata sul luogo del delitto, dimostrando di essere orientato a commettere gravi reati senza alcuna remora e con attenzione ad approntare i necessari accorgimenti per impedire alle forze dell’ordine l’accertamento della verità.

Sarebbe, inoltre, concreto il pericolo che l’indagato possa occultare prove importanti e necessarie per la definitiva ricostruzione del fatto, postulante il ritrovamento dell’arma utilizzata per commettere l’omicidio e il chiarimento del ruolo del figlio del ricorrente, M.M., già iscritto nel registro degli indagati con l’imputazione di concorso nei reati di occultamento di cadavere e di incendio dell’autovettura. Il Tribunale, infine, non ha ritenuto la più lieve misura degli arresti domiciliari adeguata ad assicurare le ravvisate esigenze cautelari, consentendo essa all’indagato una possibilità di movimento e di azione non controllabile e, perciò, incompatibile con i fini perseguiti.

2. Ricorre per cassazione il M., tramite il difensore, censurando per inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione, la ritenuta esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare la misura coercitiva di massimo rigore a lui applicata per il reato di cui all’art. 575 cod. pen., nonostante la sua età (ultrasettantenne) e l’incensuratezza.

In particolare, non sussisterebbe il pericolo di reiterazione del delitto che ebbe una matrice ossessiva specifica e non ripetibile (consolidata avversione verso la vittima, la quale non avrebbe onorato un debito contratto nei riguardi dell’indagato), e, neppure, potrebbe sostenersi il pericolo di inquinamento delle prove solo confusamente enunciato nell’ordinanza impugnata, risultando già eseguiti tutti gli accertamenti del caso (sopralluoghi, verifiche, esami scientifici) e ciò anche con riguardo all’iscrizione di M. M. nel registro degli indagati.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di motivare il diniego della misura degli arresti domiciliari e la sua adeguatezza a soddisfare le riconosciute esigenze cautelari comunque di rilevanza non eccezionale.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il Tribunale distrettuale, con adeguata e coerente motivazione, riconosciuto la sussistenza delle esigenze cautelari, mentre la proposta censura, intesa ad escluderle, postula una rivalutazione in fatto del compendio indiziario non consentita nel giudizio di legittimità.

E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, sicchè, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria nei confronti di persona ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (c.f.r., ex multe, Sez. 1, n. 1438 del 27/11/2008, dep. 16/01/2009, Froncillo, Rv. 242742).

Da ciò deriva che, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell’articolo 275 nei confronti di persona ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, dandone specifica e adeguata motivazione, e, nell’assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, deve disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere (Sez. 6, n. 3506 del 03/11/1999, dep. 14/12/1999, Motisì, Rv. 214949).

Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata non da conto, con specifica e adeguata motivazione, dell’esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura (c.f.r., ancora, Sez. 1, n. 18173 del 08/04/2009, dep. 04/05/2009, Frigato, Rv. 243867).

Il riconosciuto pericolo di reiterazione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, ovvero della stessa specie di quello per cui si procede, è ancorato alla semplice concretezza richiesta dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), (specifiche modalità e circostanze del fatto ritenute sintomatiche di un dolo particolarmente intenso e di elevata capacità a delinquere), e, parimenti, l’affermato pericolo di inquinamento probatorio di cui allo stesso art. 274, comma 1, lett. a), è riferito alla normale esigenza di approfondimenti istruttori richiesti dalla complessa fattispecie delittuosa contestata (accertamento dell’eventuale contributo del figlio dell’indagato alle attività criminose successive all’omicidio – occultamento del cadavere e incendio dell’autovettura della vittima – e ricerca dell’arma impiegata per uccidere).

Non risultando, quindi, adeguatamente motivata l’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, intesa come straordinaria peculiarità e superlativa intensità degli elementi concreti che impongono la cautela, come tali fronteggiabili solo con la custodia in carcere, si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza e il rinvio al Tribunale del riesame di Bologna per nuova valutazione delle esigenze cautelari secondo le indicazioni che precedono.

Segue l’ordine alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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