T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4693 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

dell’assenza, alla presente camera di consiglio, delle parti costituite;

Accertata, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, la completezza del contraddittorio (quale risultante dalla conoscenza, da parte di entrambe le parti costituite, della presente camera di consiglio, alla quale risultano aver liberamente ritenuto di non presenziare), nonché dell’istruttoria;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnato provvedimento ha escluso il ricorrente con la seguente motivazione: "a seguito di un ulteriore colloquio di approfondimento la Commissione ha giudicato il candidato "non idoneo" per il concorso in epigrafe, in quanto ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle sottonotate caratteristiche attitudinali: – progettualità e coerenza delle aspettative; – motivazione e valori professionali";

Visto il provvedimento istruttorio del T.a.r. e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché l’atto impugnato dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso fonda;

– la censura la quale lamenta che la causa di non idoneità non è prevista dalla Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 "Per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" va respinta perché la contestata inidoneità non è stata accertata in base alle suddetta Direttiva tecnica, ma in base alla diverse e specifiche Direttive tecniche emanate dallo Stato maggiore dell’Esercito (vedi la Relazione istruttoria, alla pagina 2);

– la censura la quale lamenta che quanto alla caratteristica "progettualità e coerenza delle aspettative" l’Amministrazione non ha tenuto conto del periodo di tempo già trascorso dal ricorrente nell’Esercito italiano per due anni (quale volontario in ferma breve, e nel quale ha anche ricevuto un elogio ufficiale) va respinta perché la citata caratteristica "progettualità e coerenza delle aspettative" appare essere indipendente dal pregresso servizio e dall’elogio ricevuto; ed il relativo giudizio di inidoneità appare esente da gravi vizi logici o palesi carenze valutative (in proposito può rinviarsi alla esauriente e non contestata Relazione istruttoria dell’Amministrazione); inoltre correttamente la Relazione istruttoria rileva che nel concorso VSP4, riservato ai volontari in ferma annuale, le caratteristiche attitudinali richieste per svolgere il servizio da VSP1 sono necessarie ma non sufficienti per accedere al servizio in ferma prefissata quadriennale, poiché i due reclutamenti sono caratterizzati da requisiti diversi, come diversa è l’intensità del futuro impiego; e che qualora così non fosse stato non si sarebbe proceduto ad un concorso, ma a un semplice avanzamento di grado;

– la censura la quale rileva che quanto alla caratteristica "motivazione e valori professionali" lo psicologo nella stessa mattinata del 29 giugno 2010 non ha evidenziato carenze o problemi di alcun genere in relazione ai test da lui effettuati va respinta perché la circostanza prospettata risulta priva di rilievo, giacché dalla incontestata Relazione istruttoria risulta che i test sono effettuati in base a precisi protocolli (indipendenti dalle eventuali prospettazioni verbali dello psicologo) i quali nella fattispecie risultano osservati;

– la censura che, pure con riferimento alla caratteristica "motivazione e valori professionali" rileva che l’esame effettuato dalla Commissione per formulare il giudizio definitivo è durato non più di mezz’ora va respinta perché un simile lasso di tempo appare più che adeguato per la formulazione di un corretto giudizio;

– la censura che, sempre con riferimento alla caratteristica "motivazione e valori professionali", rileva che la motivazione delle scelte del ricorrente risulta dalla sua storia militare pregressa e dalla perseveranza dimostrata nel cercare di raggiungere i propri obiettivi risulta infondata per le considerazioni già formulate in relazione alla precedente censura che pure invocava il periodo di tempo già trascorso dal ricorrente nell’Esercito;

– analogo rinvio va fatto per la similare censura prospettata dal ricorrente quanto al giudizio negativo concernente i "valori professionali";

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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