T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4690 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che sussistano i presupposti perché le spese di giudizio siano compensate ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 92 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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