Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2011, n. 19907 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/17 aprile 2003 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da S.V. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere il pagamento degli accessori connessi alla ritardata corresponsione della pensione VOS n. (OMISSIS), di cui il ricorrente era titolare, ritenendo carente la prova dell’asserito credito.

Avverso tale sentenza proponeva appello il S., lamentando la erroneità della decisione.

L’INPS si costituiva resistendo al gravame.

Con sentenza del 12 febbraio-21 settembre 2007, l’adita Corte d’appello di Roma, rilevato che, non risultando provata la data della presentazione della domanda all’INPS, non era possibile, in applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 17, stabilire la data di messa in mora, rigettava il gravame.

Per la Cassazione di tale pronuncia, ricorre S.L. nella qualità di erede di S.V., con un unico motivo.

Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

La ricorrente ricorre per cassazione come erede senza dimostrare la suddetta qualità. Ne discende – come dedotto dall’INPS – la inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell’affermare che, in caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne il successore (ovvero l’ente che si qualifichi come la persona giuridica subentrante), deve provare, a pena di inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all’art. 372 cod. proc. civ., e tale prova, indispensabile in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purchè precedenti la discussione del medesimo, in modo che siano resi edotti di tale circostanza sopravvenuta gli eventuali controricorrenti (ex plurimis, Cass. n. 6238/2006; Cass. n. 14784/06).

In mancanza di tali adempimenti, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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