Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 25-05-2011, n. 20970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza 25.3.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Genova, chiamato a decidere sulle istanze di affidamento in prova al servizio sociale di detenzione domiciliare e di semilibertà proposte, con le modalità ed ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, da A.M. in relazione alla pena inflittagli con sentenza 30.6.2008 del Tribunale di Sanremo, rilevato che l’istante, al momento della trasmissione delle istanze da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, era già detenuto in espiazione di altra sentenza di condanna emessa il 28.7.2009 dal Tribunale di Pisa, reputava di non poter assumere una decisione che riguardasse uno solo dei titoli in espiazione e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, affinchè fosse emesso provvedimento di cumulo e, conseguentemente, fosse rideterminata la competenza a decidere sulla concedibilità delle misure alternative domandate, in base al luogo di detenzione dell’istante.

2.- Proponeva ricorso per Cassazione A.M. adducendo che il Tribunale di sorveglianza di Genova al quale le istanze di misure alternative erano state rivolte avrebbe dovuto pronunciarsi e che la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avrebbe dovuto provvedere, da subito, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo e non, quattro mesi dopo, il Tribunale di Sorveglianza di Genova.

3.- Il Procuratore Generale, dott. Antonio Gialanella, con atto depositato il 22.9.2010 ha domandato che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4.- Nelle more del procedimento, il ricorrente A. è deceduto, come risulta da attestazione del DAP – Casa Circondariale Pisa, pertanto, deve dichiararsi non luogo a provvedere per morte del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara non luogo a provvedere per morte del ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *