T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4689 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti prospettano di essere ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica militare che nell’anno 1993 sono stati inviati in missione all’estero (Emirati arabi uniti) per attività militari dello Stato italiano.

Essi lamentano che il compenso loro corrisposto per quella missione è stato erroneamente determinato ed è comunque del tutto inadeguato anche ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Ed affermano altresì di ignorare in base a quali parametri sia stata determinata l’indennità corrisposta.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 maggio 2011.

2. – Il ricorso va respinto perché inammissibile per genericità e privo di qualsivoglia principio di prova.

Al ricorso, infatti, sono allegate soltanto le procure ai difensori (i due difensori sopra indicati nonché un ulteriore legale, l’avvocato Paolo Montaldo, che però è indicato soltanto nelle procure allegate al ricorso e non nell’epigrafe di quest’ultimo). Non è invece allegato un qualsivoglia documento che comprovi nei ricorrenti la prospettata qualità di ufficiali e sottufficiali della Aeronautica militare; né tanto meno è allegato un qualsiasi documento che attenga alla riferita missione all’estero o al compenso che i ricorrenti riferiscono di aver percepito per quest’ultima.

Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorso sia da respingere perché:

– inammissibile per genericità;

– gravemente carente quanto all’assolvimento dell’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella disponibilità dei ricorrenti e riguardanti i fatti posti a fondamento della domanda (v. ora l’art. 64 del codice del processo amministrativo).

Nulla per le spese, non essendovi costituzione avversaria.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *