Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 25-05-2011, n. 20968 Imputato irreperibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2010 la Corte d’assise di Asti, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di D.K., volta a ottenere la rinnovazione di tutte le notifiche del procedimento conclusosi con la sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino, che aveva confermato la sentenza del 3 luglio 2002 della Corte d’assise di Asti, passata in giudicato il 25 luglio 2003, e ha dichiarato irricevibile la richiesta subordinata, proposta ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza contumaciale di primo grado.

La Corte d’assise argomentava la decisione rilevando che:

– la Corte d’assise d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado e l’estratto contumaciale era stato ritualmente notificato all’imputato ai sensi dell’art. 159 c.p.p., in quanto irreperibile;

– nel corso del giudizio di primo grado erano state rispettate le formalità notificatorie;

– la rituale formazione del titolo esecutivo era ostativa alla declaratoria della sua non esecutività;

– in ogni caso con l’incidente di esecuzione non potevano farsi valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza conclusiva, ostandovi le regole relative alla formazione della cosa giudicata;

– la richiesta subordinata di restituzione in termini, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per mancanza di prova che il contumace irreperibile avesse avuto conoscenza del processo, era stata proposta da difensore non legittimato perchè investito del relativo potere da soggetto non identificato e sicuramente diverso dal richiedente, per l’evidente diversità della sottoscrizione in calce al mandato difensivo rispetto alle sottoscrizioni sicuramente allo stesso riferibili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, D.K., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 670, 159 e 160 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 175 c.p.p..

In particolare, il ricorrente deduce la nullità assoluta della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sul rilievo che è stato emesso da parte del Pubblico Ministero, a seguito di ricerche, un solo decreto di irreperibilità il 7 aprile 2000, non rinnovato, previe complete ricerche, per ogni fase processuale e prima della notifica dello stesso estratto contumaciale, ai sensi dell’art. 160 c.p.p..

Secondo il ricorrente, anche l’unico decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero è illegittimo per essere stato adottato ai sensi dell’art. 151 c.p.p., comma 4, abrogato con D.Lgs. n. 12 del 1991, e per essere state effettuate ricerche solo presso l’amministrazione penitenziaria.

Tali violazioni dovevano essere rilevate dal Giudice dell’esecuzione, tenuto a valutare nel merito, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 1, "l’osservanza delle garanzie previste in caso di irreperibilità del condannato".

La manifesta contraddittorietà della motivazione è evidente, secondo il ricorrente, anche nella parte in cui l’ordinanza ha ritenuto irricevibile l’istanza di restituzione in termini, atteso che la validità della nomina del difensore non poteva essere limitata alla sola questione del titolo esecutivo e la ritenuta ricevibilità dell’incidente di esecuzione doveva portare la Corte d’assise a pronunciarsi anche sulla restituzione in termini ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 3. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 96 c.p.p. e seguenti, artt. 175 e 670 c.p.p..

Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione, dopo avere ritenuto ricevibile l’incidente di esecuzione, ha contraddittoriamente ritenuto irricevibile, nonostante l’unicità del mandato e il principio del favor rei, l’istanza di restituzione in termini per assenza di valida nomina del difensore, e ha dato una motivazione carente in ordine alla ritenuta apparente difformità della firma apposta sul mandato rispetto a quella apposta su altri documenti, fondata su un esame ictu oculi delle firme, e non su giudizio tecnico che richiede cognizioni calligrafiche.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In sede di esecuzione, l’indagine affidata al giudice, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., è limitata al controllo all’esistenza del titolo esecutivo e della legittimità formale e sostanziale del titolo stesso su cui si fonda l’intrapresa esecuzione. Pertanto, una volta accertata la regolarità formale della notificazione del titolo, e cioè della sentenza di cui è stato attestato il passaggio in giudicato, non rilevano le eventuali nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che avrebbero dovuto essere denunciate nella fase di cognizione con gli ordinari mezzi di gravame (tra le altre, Sez. 1^, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1^, n. 8776 del 28/01/2008, dep. 27/02/2008, Lasco, Rv. 239509; Sez. 1^, n. 37979 del 10/06/2004, dep. 24/09/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 6^, n. 748 del 04/03/1998, dep. 09/04/1998, Rosi, Rv. 210408).

Consegue a tali rilievi che, quando l’art. 670 c.p.p., comma 1, indica, fra i compiti e le competenze del giudice dell’esecuzione, le valutazioni, anche nel merito, dell’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, il riferimento è limitato alle eventuali irregolarità o invalidità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità successiva alla pronuncia della sentenza, senza che siano ostative a tale rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, "le regole che disciplinano la cosa giudicata". 2.1. Nella specie la doglianza è stata mossa, in sede di incidente di esecuzione, contro la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, della quale è stata dedotta la nullità assoluta per non essere stata preceduta da nuovo decreto di irreperibilità ai sensi dell’art. 160 c.p.p., nè, prima ancora, da nuove ricerche.

Esclusa la possibilità di valutare in questa sede la legittimità del decreto di irreperibilità emesso da parte del Pubblico Ministero il 7 aprile 2000, l’indagine demandata al giudice dell’esecuzione era volta ad accertare se il provvedimento di cui il Pubblico Ministero aveva disposto l’esecuzione fosse effettivamente esecutivo, e quindi verificare, anche impegnandosi in un apprezzamento sulla sufficienza delle ricerche in relazione alle informazioni desumibili dagli atti del procedimento (Sez. 5^, n. 1500 del 30/03/1999, dep. 21/04/1999, Aiello G., Rv. 213199), se il decreto di irreperibilità fosse stato o meno legittimamente emesso con l’osservanza delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato, poichè, nel primo caso, anche la notificazione dell’estratto contumaciale sarebbe stata regolare e il titolo esecutivo si sarebbe validamente formato, mentre, nel secondo caso, si sarebbe potuta mettere in discussione la regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e, pertanto, la stessa validità del titolo esecutivo.

2.2. La Corte d’assise, quale giudice dell’esecuzione, si è, invece, limitata ad affermare che alla declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo ostava il rilievo che l’estratto contumaciale della sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino, che aveva confermato la sentenza emessa in primo grado, era stato ritualmente notificato ex art. 159 c.p.p. all’imputato irreperibile e che erano state rispettare le formalità notificatorie nel corso del giudizio di primo grado.

E’, in tal modo, mancata la verifica in ordine alla legittima emissione del decreto di irreperibilità prima della notificazione della sentenza di primo grado, contestata dal D., e la cui efficacia, prevista dall’art. 160 c.p.p. con riferimento alle fasi del procedimento, cessa, per quanto qui interessa, con "la pronuncia della sentenza di primo grado" (comma 2) e, in sede di appello, con la pronuncia della relativa sentenza (comma 3).

Nè risulta che sia stato verificato che le ricerche fossero state eseguite come richiesto dall’art. 160 c.p.p., comma 4, e nei luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p., e se queste ricerche fossero, comunque, sufficienti.

3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, non solo in ordine alla verifica della legittima emissione del decreto di irreperibilità e alla completezza delle ricerche, ma anche in ordine alla sufficienza, nel merito, di quelle espletate.

4. L’annullamento deve essere disposto anche con riferimento alla richiesta subordinata di restituzione in termini, avanzata dalla difesa ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per mancanza di prova che il contumace irreperibile abbia avuto conoscenza del processo, non essendovi stata alcuna verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla detta norma nel testo vigente, successivo alla modifica introdotta con la L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17. 4.1. La Corte di assise ha, infatti, in via preliminare dichiarato "irricevibile" la richiesta di restituzione in termini, sulla base del rilievo della difformità della sottoscrizione in calce al mandato difensivo rispetto alle sottoscrizioni sicuramente riferibili al D., perchè "apposte in calce alla notifica del decreto di espulsione, al documento di identità albanese del quale era in possesso al momento di un controllo di polizia, alla scheda di identità personale sottoscritta nella Questura di Asti il 15/9/1999", e del conseguente rilievo della provenienza dell’istanza da soggetto non legittimato perchè investito del relativo potere da soggetto non identificato e non identificabile con lo stesso D..

4.2. Tale valutazione non solo manifesta i suoi limiti di incongruenza rispetto alla diversa analisi condotta dalla Corte con riguardo alla richiesta declaratoria di non esecutività della sentenza, avanzata con la stessa istanza, dal medesimo difensore e in forza dello stesso mandato, ma appare puramente assertiva nella misura in cui introduce un giudizio atecnico in ordine alla veridicità della sottoscrizione del mandato difensivo e alle firme di comparazione, utilizzate e non allegate, nè esaminate in rapporto alla distanza temporale di queste ultime rispetto alla prima, e in ogni caso non supportato dall’accertamento peritale, il cui espletamento la situazione di incertezza suggeriva.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’assise di Asti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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