Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-09-2011, n. 19904 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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so.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 2.2.2005 il giudice di pace di Viterbo convalidava, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla locale Prefettura nei confronti di D. L.F., non essendosi l’opponente presentato all’udienza di comparizione, senza dedurre un legittimo impedimento, e non risultando evidente una causa di illegittimità del provvedimento impugnato.

Proposto ricorso per cassazione dal D.L. – la parte intimata non svolgendo attività difensiva – questa Corte con ordinanza interlocutoria dell’8.7.2009 rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, investite, con altra ordinanza di questa stessa seconda sezione, della questione circa il contenuto minimo esigibile della motivazione con la quale il giudice deve dare conto del controllo effettuato sulla legittimità dell’ordinanza opposta.

All’esito della pronuncia delle S.U., la causa è stata nuovamente rimessa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 157 C.d.S., e la violazione del giudicato esterno tra le parti, in quanto la circostanza su cui si basa l’opposizione – l’ammissibilità, in assenza di apposita segnaletica, della sosta libera di un’autovettura in un tratto di strada non soggetto nè a sosta regolamentata, nè a sosta vietata – è stata oggetto di una serie di verbali di accertamento analoghi a quello che ha dato luogo all’emissione dell’ordinanza ingiuntiva.

2. – Con il secondo motivo si deduce il mancato esame di un punto decisivo della controversia, non avendo il giudice di pace esaminato la censura di nullità dell’ordinanza di ingiunzione, in quanto emessa oltre i termini fissati dagli artt. 203 e 204 C.d.S..

3. – Quest’ultimo motivo, da esaminare con priorità perchè, involgendo la motivazione del provvedimento impugnato, rimanda alla questione, rilevabile d’ufficio, del contenuto motivazionale minimo esigibile prescritto per l’ordinanza di convalida emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (applicabile alla fattispecie retione temporis), è infondato.

Le S.U. di questa Corte con pronuncia n. 10506/10 (seguita dalle sentenze nn. 1888/11 e 2471/11), aderendo all’indirizzo maggioritario espresso dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno affermato che nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’ordinanza di cui al quinto comma del citato art. 23, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione hinc et inde prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della ratto sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità. 3.1. – Nello specifico, il giudice di merito ha dato atto di aver esaminato la documentazione allegata al ricorso, ritenendo che da essa non risultasse i evidente l’illegittimità del provvedimento opposto. Trattandosi di motivazione al servizio di un’ordinanza non decisoria di definizione del processo, l’illegittimità della quale può essere dedotta per la sola carenza dei requisiti di carattere formale prescritti dalla norma citata, così come risultante dagli interventi manipolativi di Corte Cost. nn. 534/90 e 507/95, l’attestazione dell’avvenuto controllo della documentazione prodotta al fine di delibare la fondatezza dell’opposizione, e del suo esito negativo, rispetta il contenuto minimo richiesto dalla norma.

4. – L’infondatezza del secondo motivo assorbe l’esame del primo, inerente alla dedotta infondatezza della pretesa sanzionatoria.

5. – S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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