Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
i tatuaggi del ricorrente (dei quali non vi è in atti riproduzione fotografica, ma che sono incontestati quanto a numero e posizione: gamba destra, gamba sinistra, scapola sinistra) appaiono concretare, quantomeno per il loro numero, l’alterazione di quella funzione fisionomica che, per fatto notorio, risulta debba inerire – nell’attuale contesto socioculturale – a un’appartenente all’Arma dei carabinieri, data la funzione istituzionale dell’Arma;
Considerato che alla pure non contestata ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro risulta correttamente attribuito il coefficiente 4 dell’apparato LI della Direttiva tecnica 5 dicembre 2005, sul profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; e risulta dunque correttamente escluso il profilo sanitario minimo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del bando di concorso (profilo sanitario minimo che è indipendente dalla possibilità o meno di svolgere attività ginnicosportiva);
Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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