T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4681 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in relazione alle censure del ricorso, che:

– la contestata violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vi sarebbe motivazione identica relativamente a due diversi concorsi, uno per allievi ufficiali e un altro per ferma quadriennale nell’arma dei carabinieri, sostenuti da tre soggetti diversi nei distinti anni 2003, 2006 ed 2010) risulta da escludere poiché la coincidenza fra le sintesi dei tre diversi giudizi richiamati dalla ricorrente appare ammissibile, trattandosi di giudizi sintetici resi in selezioni con un elevato numero di candidati; e per altro verso non risulta coincidenza quanto ai motivati giudizi di inidoneità che sono a monte dei tre sintetici giudizi finali;

– i contestati vizi di eccesso di potere, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità manifesta risultano da escludere perché nella valutazione d’idoneità della ricorrente risulta l’applicazione di un protocollo scientifico che appare priva di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative; e le Relazioni psichiatriche e psicologiche prodotte in giudizio dalla ricorrente non risultano concretare calibrate confutazioni scientifiche di quella applicazione;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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