T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4680 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le censure del ricorso risultano infondate, così come di seguito specificato:

– la censura la quale asserisce essersi trattato di semplice irregolarità, dovuta a lieve errore del ricorrente (la domanda sarebbe stata redatta e presentata dal ricorrente nell’imminenza del termine di scadenza per la presentazione e il ricorrente non avrebbe ben ricordato quale fosse l’effettivo giudizio riportato nell’esame finale della scuola media inferiore; né avrebbe avuto il tempo per procurarsi quella documentazione); e che dunque erroneamente l’Amministrazione avrebbe ritenuto trattarsi di falso, va respinta perché la prossimità di scadenza del termine non esimeva il ricorrente dal verificare l’esattezza dei dati forniti, al limite anche successivamente alla presentazione della domanda, e, in quest’ultima ipotesi, di segnalare l’errore e chiedere una rettifica della documentazione; sicché l’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni, richiamato dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del bando di reclutamento, appare correttamente applicato;

– la censura la quale afferma trattarsi di "falso innocuo" (l’arruolamento sarebbe avvenuto anche tenendo conto del giudizio di "buono": in questo caso il ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 10,5 invece del punteggio di 11,5 e si sarebbe così collocato tra i candidati incorporati col secondo blocco di incorporazioni) va respinta perché l’infedele dichiarazione, con l’indicazione di un più favorevole giudizio riportato nell’esame di licenza media, avrebbe inciso sulla posizione in graduatoria e sulla data di incorporazione, che se effettuata in base alla dichiarazione non corrispondente al vero sarebbe stata anticipata, in danno di altro concorrente; sicché risulta da escludere il "falso innocuo" asserito;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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