Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Elvio Antonelli Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2125/2008, proposto, ex art. 21 bis l. 1034/71, proposto da Zheng Nianrong e Chen Yuehua, rappresentati e difesi dall’avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;
PER L’ANNULLAMENTO
del silenzio inadempimento della Questura di Treviso ai sensi dell’art. 21-bis legge 1034/71 e per l’accertamento della fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 2, co. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 3 del d.l. 14 maggio 2005, n. 35.
Visto il ricorso, notificato il 7 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 18 novembre 2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato il 28 gennaio 2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 – relatore il Consigliere E. Antonelli – l’avv. Parpinel in sostituzione di Filippi per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Brunetti per la P.A. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
che, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, l’avvocato dello Stato, ha depositato una nota della Prefettura di Treviso dalla quale si evince che, in data 23 dicembre 2008, il sig. Chen Yuehua è stato invitato a ritirare il nulla-osta per lavoro domestico;
che, il procuratore della parte ricorrente alla luce di tale nota, dichiara di non aver più interesse a coltivare il ricorso.
che, le spese possono essere compensate ricorrendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 28 gennaio 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2125/08
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it