T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4679 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con riferimento alle censure di parte ricorrente:

– la fattispecie prevista dalla invocata direttiva SME PERS, allegato H, punto 2 (personale "con coniuge e/o prole diversamente abili sotto il profilo fisico, psichico o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabili, che possono essere curati o assistiti solo prestando servizio in una determinata sede") non risulta coincidere con la situazione del ricorrente, posto che la coniuge del ricorrente non risulta essere "diversamente abile sotto il profilo fisico, psichico o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabile"; e che la "Relazione di certificazione psicologica" del 10.5.2007, sulla coniuge del ricorrente, non risulta tale da dimostrare che il figlio minore G. possa oggi essere curato o assistito solo se il ricorrente ottenga il richiesto trasferimento ad Enna, e non invece con un trasferimento – sebbene indubbiamente meno agevole di quello perseguito col ricorso – del nucleo familiare nella attuale sede di servizio del militare o in altra sede eventualmente concordata con l’Amministrazione;

– la censura di disparità di trattamento appare generica e non supportata da principio di prova ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo;

– la censura di difetto di motivazione risulta da respingere perché l’atto impugnato dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali si basa il diniego di trasferimento;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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