T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4678 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la infondatezza della principale censura del ricorso e dei motivi aggiunti, la quale afferma la idoneità staturale del ricorrente;

– considerato che da ciò risulta altresì – a prescindere da ogni altra considerazione – difetto di interesse quanto all’ulteriore censura che lamenta violazione dell’articolo 10, comma 7, del bando di concorso per avere la Commissione formalizzato e comunicato il proprio giudizio con un giorno di ritardo. Infatti un eventuale accoglimento di questa censura – data l’infondatezza della prima – non recherebbe vantaggio al ricorrente;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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