Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– la infondatezza della principale censura del ricorso e dei motivi aggiunti, la quale afferma la idoneità staturale del ricorrente;
– considerato che da ciò risulta altresì – a prescindere da ogni altra considerazione – difetto di interesse quanto all’ulteriore censura che lamenta violazione dell’articolo 10, comma 7, del bando di concorso per avere la Commissione formalizzato e comunicato il proprio giudizio con un giorno di ritardo. Infatti un eventuale accoglimento di questa censura – data l’infondatezza della prima – non recherebbe vantaggio al ricorrente;
Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.