Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-09-2011, n. 19899 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con sentenza del 22.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 6.9.2003 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di F.E.R.V., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8;

che per la cassazione di tale sentenza ricorreva il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento;

che la parte intimata non svolgeva attività difensiva;

che il ricorso, inoltrato ai sensi della L. n. 53 del 1994, per la notifica a mezzo del servizio postale in piego raccomandato, non risulta corredato dell’avviso di ricevimento, non depositato fino all’udienza di discussione;

che tale mancanza importa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza della notifica e, con essa, l’inammissibilità del ricorso (cfr. e pluribus e tra le più recenti, Cass. n. 13639/10);

che pertanto va pronunciata la relativa declaratoria (nulla per le spese, assente ogni attività difensiva della parte intimata).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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