Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 26-05-2011, n. 21300 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Campobasso accoglieva la richiesta di riesame avanzata da D.N.M. avverso il decreto di convalida del sequestro di un’arma e del relativo munizionamento, osservando che il provvedimento era privo di motivazione sulla concreta finalità del provvedimento ablativo, annullava il sequestro e disponeva la restituzione dei beni al legittimo proprietario. Avverso la decisione presentava ricorso il P.M e deduceva violazione di legge in quanto in materia di armi, anche se si trattava di reati contravvenzionali, era obbligatoria la confisca e pertanto in nessun modo poteva essere disposta la restituzione dell’arma e delle munizioni al legittimo proprietario.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio. Infatti il provvedimento di convalida del sequestro nel caso di specie non aveva bisogno di motivazione specifica trattandosi di fattispecie di confisca obbligatoria (Sez. 4, 18 gennaio 2007 n. 6383, rv. 236106; Sez. 1, 20 gennaio 2010 n. 11480, rv. 246532). Gli atti debbono essere restituiti in quanto il tribunale deve pronunciarsi sulla sussistenza del fumus inerente il delitto contestato.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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