T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4674 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor D.D.F. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatogli il 22.11.2010) col quale lo si è escluso dal concorso indetto per l’arruolamento, nell’Esercito, di 3392 volontari di truppa in servizio permanente. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Se è vero, infatti

che la contestata esclusione è stata disposta, ai sensi dell'(incongruamente richiamato) art. 2, comma 1, lett. d, dell’apposito bando, sul presupposto che l’interessato è stato oggetto – il 21.9.2009 – di un decreto penale di condanna: emesso, nei suoi confronti (dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere), per il delitto di ricettazione;

che, dal certificato generale del Casellario giudiziale: rilasciato – dalla competente Procura della Repubblica – il 25.11.2010, a carico di tale soggetto non risulta (peraltro) alcuna annotazione;

che, in effetti, il cennato decreto (lungi dall’aver assunto i caratteri della definitività) è stato ritualmente opposto: e la questione concernente la responsabilità del D.F. è tuttora "sub judice",

e altresì vero

che, alla data di adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva comunque acquisito – in relazione al reato (doloso) ascrittogli – lo "status" (ostativo, ai fini di cui è causa) di imputato e

che – pertanto – egli avrebbe dovuto esser escluso dalla procedura concorsuale "de qua", in ossequio (quanto meno) alle inequivoche indicazioni dell’art.2, punto 1, lett.f, del bando stesso.

E dunque; atteso

che le gravate determinazioni dirigenziali hanno una natura intrinsecamente vincolata e

che ciò rende applicabile il disposto dell’art.21 octies della legge n.241/90: ai sensi del quale un provvedimento di tal fatta non è annullabile per dei vizi (che sono, come nel caso di specie) meramente formali quando risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto esser diverso da quello che lo caratterizza,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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