Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 26-05-2011, n. 21297 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

non è comparso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Messina rigettava l’appello proposto da B.F. avverso l’ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 297 c.p.p.. Osservava che non poteva trovare applicazione la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare in quanto non sussisteva alcuna connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett. b o c, tra i fatti dei due procedimenti e comunque i fatti di cui alla seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti presenti nella prima in quanto l’informativa finale era giunta dopo l’emissione della prima misura.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto l’ordinanza conteneva affermazioni apodittiche e incongrue in relazione alla insussistenza di connessione qualificata, senza specificare le ragioni che avevano portato a detta conclusione e senza aver valutato alcuna delle deduzioni della difesa; in relazione alla non desumibilità dagli atti non vi era alcuna motivazione, mentre era certo che i due procedimenti pendevano davanti alla medesima autorità giudiziaria ed erano stati istruiti ad opera dello stesso pubblico ministero, il quale aveva separato le notizie di reato ed aveva avuto conoscenza di tutte le intercettazioni registrate, tutte cessate prima dell’emissione della prima ordinanza.

La Corte ritiene che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio alla luce della decisione n. 14535 emessa dalle Sezioni Unite della Corte in data 19 dicembre 2006, ric. Librato, dep. il 10 aprile 2007.

Tale decisione ricostruisce l’intero stato della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in merito all’art. 297 c.p.p., comma 3, partendo dalla decisione delle Sezioni Unite del 22 marzo 2005 n. 21957 che aveva disciplinato la fattispecie della decorrenza dei termini di custodia cautelare chiarendo che:

– nel caso di più ordinanze relative al medesimo procedimento, per lo stesso fatto o per fatti diversi, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza e legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti quei fatti (rv. 231057);

– nel caso di procedimenti diversi, se i fatti diversi relativi alle due ordinanze sono legati da una connessione qualificata la retrodatazione opera se i secondi erano desumibili dagli atti del primo procedimento prima del rinvio a giudizio (rv. 231958);

– nel caso di più ordinanze emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda.

L’intervento della Corte Costituzionale che con la decisione n. 408 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, ha determinato il dubbio che tale principio potesse applicarsi, non solo a fatti diversi relativi allo stesso procedimento ma anche a fatti diversi relativi a diversi procedimenti. La decisione sul punto delle Sezioni Unite del 2007 distingue tra il caso in cui i diversi procedimenti pendono davanti ad autorità giudiziarie diverse, per i quali la retrodatazione non ha alcuna ragione di operare, da quello in cui i diversi procedimenti pendono davanti alla stessa autorità giudiziaria. In questo secondo caso se per i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare il procedimento aveva avuto inizio, o avrebbe dovuto averlo, al momento dell’emissione della prima ordinanza, può ritenersi che l’adozione della seconda misura sia stata il frutto di una scelta del P.M., pur essendo gli elementi già desumibili dagli atti. In tale seconda fattispecie la retrodatazione opera automaticamente se i fatti sono collegati da connessione qualificata, mentre in mancanza di connessione, non giustifica la retrodatazione il fatto che l’ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, visto che in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente il loro significato. Pertanto la circostanza che alcuni elementi siano stati in possesso degli organi delle indagini non dimostra che ne avessero individuato la portata probatoria, visto che l’elaborazione di alcuni atti di indagine, quali ad esempio le intercettazioni, danno ragione dell’intervallo di tempo trascorso tra l’acquisizione delle fonti prova e l’inizio del procedimento.

In conclusione ritengono le Sezioni Unite, che quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, opererà la retrodatazione se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione è frutto di una scelta del P.M..

Il giudice di rinvio dovrà quindi rivalutare la richiesta di retrodatazione avanzata da B.F. stabilendo in quale categoria di fattispecie elaborate dalla giurisprudenza di legittimità si trovi il procedimento in questione; in particolare all’interno della categoria delle misure emesse in procedimenti diversi, pendenti davanti alla medesima autorità giudiziaria, se:

– sussista connessione qualificata tra i reati, specificandone le ragioni;

– in caso contrario, se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima;

– in caso positivo, se la loro elaborazione necessitava di un tempo che potesse giustificare l’inizio del secondo procedimento in un momento diverso dalla loro acquisizione formale, trattandosi sembra di elementi desunti da intercettazioni telefoniche.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina;

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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