Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 26-05-2011, n. 21296 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Catania dichiarava inammissibile il ricorso presentato da C.V. in quanto nel testo dell’impugnazione risultava che la stessa era stata proposta avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto e quindi avverso un atto per il quale era consentito solo il ricorso per cassazione; osservava che non poteva l’atto essere interpretato come ricorso avverso anche l’ordinanza di applicazione della custodia in carcere in quanto non vi era scritto e non era interpretabile in tal modo solo perchè i due provvedimenti erano stati contestuali, stante la loro assoluta autonomia.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato deducendo violazione di legge in relazione all’art. 309 c.p.p. in quanto la limitazione del ricorso alla convalida dell’arresto era un limite testuale, mentre era certo che i due provvedimenti erano stati contestuali e quindi il provvedimento impugnato era unico indipendentemente dal nomen iuris. Inoltre il fatto che il ricorso riportasse nell’intestazione l’art. 309 c.p.p. e non contenesse l’indicazione dei motivi era sintomo della effettiva volontà del ricorrente e cioè di impugnare il provvedimento impositivo della misura e il tribunale del riesame non poteva esimersi dal giudicare nel merito il ricorso. Chiedeva poi l’inefficacia della misura per mancata conferma da parte del tribunale.

La Corte ritiene che il ricorso debba accolto e gli atti rinviati al tribunale del riesame affinchè si pronunci sulla richiesta di riesame della misura cautelare. Tutte le decisioni sulla conservazione dei mezzi di impugnazione affermano che deve essere sindacata la reale volontà del soggetto che impugna e nel caso di specie depongono nel senso della volontà di impugnare la misura cautelare sia l’articolo di legge citato, art. 309 c.p.p., sia la mancanza di allegazione dei motivi.

Nessun pregio ha la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura in quanto il tribunale si è pronunciato, seppure dichiarando rinammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *