Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 26-05-2011, n. 21295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di fermo emetteva sentenza nei confronti di A.B. con la quale dichiarava estinto il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per intervenuta oblazione, confiscando la relativa arma.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in quanto il reato contestato era punito con pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, mentre la ipotesi attenuata di cui al secondo comma era punito con la sola pena dell’ammenda. Ne conseguiva che l’imputato non poteva essere ammesso all’oblazione perchè non prevista nè dall’art. 162 c.p. nè dall’art. 162 bis c.p. visto che il reato era punito con pena congiunta, e solo nel caso di concessione dell’attenuante con la sola pena pecuniaria.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio con restituzione degli atti al P.M. in quanto il reato contestato prevede una pena congiunta e quindi anche se fosse concessa l’attenuante non potrebbe rientrare nei casi in cui è concedibile l’oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis c.p. che è consentita solo in caso di reato punito con pena alternativa.

(Sez. 116 ottobre 2008 n. 39982, rv. 242097).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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