T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4671 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata inidoneità fonda sul seguente giudizio dell’apposita Commissione: "il candidato, in sede di intervista con la Commissione, conferma la carenza motivazionale e la scarsa progettualità emersa già in sede di colloquio con il perito selettore";

Considerato che il ricorso afferma l’erroneità di giudizio, anche in relazione ai trascorsi del ricorrente quale carabiniere ausiliario e quale militare nell’Esercito;

Considerato che le censure risultano infondate, poiché:

– raffrontando le stesse prospettazioni del ricorso, la relazione psicologica e la relazione del perito selettore non è dato di riscontrare gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative tali da inficiare l’impugnato giudizio di non idoneità;

– i trascorsi del ricorrente quale carabiniere ausiliario e quale militare nell’Esercito non possono avere rilievo nella fattispecie perché non comparabili con la qui contestata valutazione attitudinale, non essendo con quest’ultima omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, modalità, finalità;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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