T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4669 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.25 della legge n.241/90, il signor A.Z. ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa ad esibire la documentazione di cui all’istanza da lui infruttuosamente presentata – in via amministrativa – il 6.7.2010.

Nella Camera di Consiglio del 13.4.2011 (data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione), si constata

che l’interesse dello Z. (il quale ha provveduto, nel frattempo, alla regolare integrazione del contraddittorio) ad accedere agli atti di cui è causa non può, obiettivamente, esser posto in dubbio;

che tali atti paiono effettivamente necessari per consentire al ricorrente di svolgere al meglio le sue ragioni nel giudizio da lui instaurato avverso una sanzione disciplinare inflittagli per il comportamento (che egli avrebbe) tenuto in una circostanza di tempo e di luogo nella quale era direttamente coinvolto il controinteressato (originariamente non intimato) Lanciotti;

che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;

che i documenti in questione non fanno assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, amministrativo/generale, di pianificazione o di programmazione e

che (infine) non ricorrono, neppure, reali esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi. (Estranei, come tali, alla vicenda di cui trattasi).

Ciò posto; rilevato che il comportamento omissivo della resistente contrasta apertamente con lo "spirito" – prima ancora che con la "lettera" – della legge n.241/90 (che prevede, per tutte le pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nell’occasione – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati atti), il Collegio – richiamati i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – non può che ritenere fondato (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) il ricorso "de quo".

Non si ravvisano – peraltro – i presupposti (in considerazione del fatto che lo Z. ha inteso avvalersi della facoltà – che la legge, in casi quali quello di specie, concede – di stare in giudizio personalmente: e non, come di regola, per il tramite di un procuratore legale) per assumere una determinazione (anche) in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara sussistente il diritto dello Z. di prender visione degli atti da lui richiesti – in via amministrativa – il 6.7.2010;

ordina al Ministero della Difesa – e, per esso, al Ministro "pro tempore" – di consentire con immediatezza al ricorrente di estrarre, a sue spese, copia di tali atti.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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